REGOLAMENTO (CE) N. 2100/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Testo in vigore al
Art. 46 Composizione delle commissioni di ricorso
1. Una commissione di ricorso si compone di un presidente e di altri due membri.
2. Il presidente sceglie, per ciascuna causa, gli altri membri ed i rispettivi supplenti in base all'elenco di membri qualificati compilato conformemente all'articolo 47, paragrafo 2.
3. Qualora la commissione di ricorso ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, essa può avvalersi di altri due membri che figurano a tal fine nell'elenco di cui sopra.
4. Le qualifiche dei membri di ciascuna commissione di ricorso, i poteri dei singoli membri nella fase preparatoria delle deliberazioni, nonché le modalità di voto sono stabiliti nelle norme di applicazione conformemente all'articolo 114.
Art. 47 Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso
1. I presidenti delle commissioni di ricorso ed i rispettivi supplenti sono nominati dal consiglio in base ad un elenco di candidati per ogni presidenza e ogni supplente proposti dalla Commissione in seguito al parere espresso dal consiglio di amministrazione. La durata del mandato è di cinque anni. Esso è rinnovabile.
2. Gli altri membri delle commissioni di ricorso sono scelti, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, in base ad un elenco di membri qualificati compilato su proposta dell'Ufficio, dal consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni. L'elenco è valido cinque anni ed è rinnovabile in parte o in toto.
3. I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.
4. I membri delle commissioni di ricorso non possono essere membri dei comitati di cui all'articolo 35 né esercitare altre funzioni in seno all'Ufficio. Le funzioni di membro delle commissioni di ricorso possono essere esercitate a tempo parziale.
5. I membri delle commissioni di ricorso durante il rispettivo mandato non possono essere esonerati dal loro incarico né soppressi dall'elenco, se non per motivi gravi e a meno che la Corte di giustizia delle Comunità europee, su richiesta della Commissione e previo parere del consiglio di amministrazione, decida in tal senso.
Art. 48 Esclusione e ricusazione
1. I membri delle commissioni di ricorso non possono partecipare alla procedura di ricorso se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti come rappresentanti di una delle parti della procedura o se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso stesso.
2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la commissione di ricorso.
3. I membri delle commissioni di ricorso possono essere ricusati da una delle parti della procedura di ricorso per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora la parte della procedura di ricorso, sebbene a conoscenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali. La ricusazione non può basarsi sulla nazionalità dei membri.
4. Le commissioni di ricorso decidono, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini di tale decisione, il membro ritirato o ricusato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente.
Parte quarta. Procedura dinnanzi all'ufficio
Capo I. Domande
Art. 49 Presentazione delle domande
1.
Una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è presentata, a scelta del richiedente:
a) direttamente all'Ufficio, o
b) ad uno dei servizi da esso dipendenti o ad uno degli organismi nazionali distaccati all'uopo o incaricati di cui all'articolo 30, paragrafo 4, a condizione che il richiedente informi direttamente l'Ufficio di tale deposito entro le due settimane successive alla presentazione.
Le norme di applicazione ai sensi dell'articolo 114 possono stabilire particolari sulle modalità di trasmissione delle informazioni di cui alla lettera b). La mancata trasmissione all'Ufficio delle informazioni su una domanda, ai sensi della lettera b), non pregiudica la validità della domanda sempreché la medesima sia pervenuta all'Ufficio entro un mese dalla sua presentazione al servizio dell'Ufficio o all'organismo nazionale.
2. Se la domanda viene presentata ad uno degli organismi nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), tale organismo nazionale adotta tutte le disposizioni per garantire la trasmissione della stessa all'Ufficio entro le due settimane successive alla presentazione. Gli organismi nazionali possono applicare al richiedente una tassa di un importo non superiore alle spese amministrative necessarie al ricevimento e alla trasmissione della domanda stessa.
Art. 50 Condizioni cui devono soddisfare le domande
1. La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:
a) una richiesta di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;
b) l'individuazione del taxon botanico;
c) le informazioni atte a identificare il richiedente o, se del caso, i richiedenti congiunti;
d) il nome del costitutore e l'assicurazione che, a conoscenza del richiedente, nessuna altra persona ha partecipato alla selezione o alla scoperta e sviluppo della varietà. Il richiedente, se non è il costitutore, o l'unico costitutore, deve fornire i documenti pertinenti che giustifichino come abbia ottenuto la privativa comunitaria in questione;
e) una designazione provvisoria della varietà;
f) una descrizione tecnica della varietà;
g) l'origine geografica della varietà;
h) la procura di ogni mandatario;
i) i dettagli su ogni precedente commercializzazione della varietà;
j) i dettagli di ogni altra domanda presentata per la stessa varietà.
2. I dettagli in merito alle condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la disposizione per ulteriori informazioni, possono figurare nelle norme di applicazione ai sensi dell'articolo 114.
3. Un richiedente propone una denominazione varietale che può accompagnare la domanda.
Art. 51 Data della domanda
La data di presentazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è costituita dalla data in cui una domanda valida è stata ricevuta dall'Ufficio conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a) o dalla sottosezione o dall'organismo nazionale conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), purché soddisfi al disposto dell'articolo 50, paragrafo 1 e a condizione che sia avvenuto il pagamento delle tasse esigibili conformemente all'articolo 83 entro il limite di tempo specificato dall'Ufficio.
Art. 52 Diritto di priorità
1. Il diritto di priorità per una domanda è determinato dalla data di ricevimento della medesima. Qualora ci siano domande con la stessa data, l'ordine di priorità è determinato in base all'ordine in cui sono state ricevute, se tale ordine può essere stabilito; in caso contrario hanno la stessa priorità.
2. Se il richiedente o il suo dante causa ha già chiesto una privativa per la varietà in uno Stato membro o in uno Stato dell'Unione internazionale per la tutela delle nuove varietà vegetali e la data della domanda non supera dodici mesi dalla presentazione della precedente domanda, il richiedente fruisce del diritto alla priorità derivante dalla domanda precedente ai fini della domanda per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, sempreché la domanda precedente sussista alla data della presentazione.
3. Il diritto di priorità implica che la data di presentazione della domanda precedente viene considerata come data di presentazione della domanda per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai fini degli articoli 7, 10 e 11.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche alle domande presentate in precedenza in un altro Stato.
5. Ogni diritto di priorità anteriore a quello di cui al paragrafo 2 si esaurisce se il richiedente non presenta all'Ufficio, entro un termine di 3 mesi a decorrere dalla data di presentazione, copie della domanda precedente certificate conformi dalle autorità competenti in materia. Se la domanda precedente non è stata redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, l'Ufficio può inoltre esigere una traduzione della domanda precedente in una delle lingue suddette.
Capo II. Esame
Art. 53 Esame della forma della domanda
1. L'Ufficio esamina se:
a) la domanda è stata effettivamente presentata in conformità dell'articolo 49;
b) la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 50 e le condizioni stabilite nelle norme di applicazione ai sensi di detto articolo;
c) se del caso, la rivendicazione del diritto di priorità soddisfa le disposizioni dell'articolo 52, paragrafi 2, 4 e 5 e
d) le tasse dovute conformemente all'articolo 83 sono state pagate entro il termine prescritto dall'Ufficio.
2. Se la domanda, benché soddisfi le condizioni di cui all'articolo 51, non soddisfa le altre condizioni di cui all'articolo 50, l'Ufficio invita il richiedente ad ovviare alle irregolarità constatate.
3. Se la domanda non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 51, l'Ufficio informa al riguardo il richiedente o, qualora ciò non sia possibile, pubblica l'informazione ai sensi dell'articolo 89.
Art. 54 Esame del merito
1. L'Ufficio esamina se la varietà può essere oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell'articolo 5, se si tratta di una nuova varietà ai sensi dell'articolo 10, e se il richiedente è legittimato a presentare una domanda conformemente all'articolo 12 e se le condizioni specificate all'articolo 82 sono soddisfatte. L'Ufficio esamina altresì se la denominazione varietale proposta è ammissibile a norma dell'articolo 63. A tal fine esso può avvalersi del contributo di altri organismi.
2. Si considera che il primo richiedente abbia diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali conformemente all'articolo 11. Ciò non si applica se, prima che venga presa una decisione, consta all'Ufficio o risulta da una sentenza definitiva emessa per quanto riguarda la rivendicazione di un diritto conformemente all'articolo 98, paragrafo 4, che il diritto non è o non è unicamente del primo richiedente. Qualora l'identità dell'unica persona o dell'altra persona che ha diritto alla privativa sia stata determinata, la persona o le persone possono avviare il procedimento come richiedente o richiedenti.
Art. 55 Esame tecnico
1. In seguito all'esame di cui agli articoli 53 e 54 l'Ufficio, constatato che nulla osta alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, adotta le disposizioni necessarie affinché l'esame tecnico inteso a controllare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 sia effettuato almeno in uno Stato membro dal servizio o dai servizi incaricati dal consiglio d'amministrazione dell'esame tecnico delle varietà delle specie considerate, in appresso denominati «l'Ufficio o gli uffici d'esame».
2. In mancanza di un ufficio d'esame, l'Ufficio può istituire, con il consenso del consiglio d'amministrazione, altri servizi appropriati e responsabili a tal fine o sue sottosezioni distaccate agli stessi fini. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo detti servizi o sottosezioni distaccate sono considerati uffici d'esame. Essi possono utilizzare le attrezzature messe a disposizione dal richiedente.
3. L'Ufficio trasmette la domanda agli uffici d'esame in un numero di copie identico a quello stabilito dalle norme d'applicazione ai sensi dell'articolo 114.
4. In base a norme di carattere generale o prescrizioni ad hoc, l'Ufficio stabilisce non solo la data e il luogo di prestazione del materiale destinato all'esame tecnico e dei campioni di riferimento, ma altresì la qualità e la quantità di tale materiale e di tali campioni.
5. Se il richiedente rivendica un diritto di priorità conformemente all'articolo 52, paragrafi 2 o 4, egli fornisce il materiale necessario e qualsiasi altro documento richiesto entro il termine di due anni a decorrere dalla data della domanda a norma dell'articolo 51. Se la domanda precedente è stata ritirata o respinta prima della scadenza del termine di due anni, l'Ufficio può esigere che il richiedente fornisca il materiale o qualsiasi altro documento richiesto entro un termine stabilito.
Art. 56 Esecuzione dell'esame tecnico
1. Fatto salvo un diverso tipo di esame tecnico relativo al rispetto delle condizioni fissate dagli articoli 7, 8 e 9, gli uffici d'esame effettuano sperimentazioni di coltura della varietà o qualsiasi altra ricerca necessaria per l'esame tecnico.
2. Gli esami tecnici sono effettuati conformemente alle linee direttrici per i test stabilite dal consiglio di amministrazione e alle istruzioni date dall'Ufficio.
3. Ai fini dell'esame tecnico, gli uffici d'esame possono, con il consenso dell'Ufficio, avvalersi del contributo di altri servizi tecnici qualificati e tener conto dei risultati conseguiti da tali servizi.
4. Salvo disposizioni contrarie dell'Ufficio, ogni ufficio d'esame avvia l'esame tecnico non oltre la data in cui sarebbe stato avviato l'esame tecnico in base a domande per privative nazionali, presentate nella data in cui la domanda trasmessa dall'Ufficio è stata ricevuta dall'ufficio d'esame.
5. Nel caso dell'articolo 55, paragrafo 5, ogni ufficio d'esame avvia l'esame tecnico, salvo disposizioni contarie dell'Ufficio, entro la data in cui avrebbe avuto inizio l'esame di domande per privative nazionali, purché il materiale richiesto e gli altri documenti necessari siano stati presentati alla data in questione.
6. Il consiglio d'amministrazione può decidere che l'esame tecnico abbia inizio a una data successiva per le varietà di vite e per le specie arboree.
Art. 57 Relazioni d'esame
1. A richiesta dell'Ufficio o se l'ufficio d'esame ritiene che i risultati dell'esame tecnico siano sufficienti per valutare la varietà, quest'ultimo trasmette all'Ufficio una relazione d'esame, accompagnata da una descrizione della varietà, se ritiene che siano soddisfatte le condizioni specificate agli articoli 7, 8 e 9.
2. L'Ufficio comunica i risultati dell'esame tecnico e la descrizione della varietà al richiedente e lo invita a formulare osservazioni al riguardo.
3. L'Ufficio di propria iniziativa, previa consultazione del richiedente o su richiesta di quest'ultimo può chiedere un esame complementare se ritiene che la relazione d'esame non gli consenta di prendere una decisione con cognizione di causa. Ai fini della valutazione dei risultati l'esame complementare eseguito prima che una decisione presa ai sensi degli articoli 61 e 62 diventi definitiva è considerato parte dell'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 1.
4. I risultati dell'esame tecnico sono riservati all'uso esclusivo dell'Ufficio e non possono essere utilizzati dagli uffici d'esame senza il suo consenso.
Art. 58 Costo dell'esame tecnico
L'Ufficio versa agli uffici d'esame un'indennità fissata conformemente alle norme d'applicazione di cui all'articolo 114.
Art. 59 Opposizioni contro la concessione della privativa
1. Chiunque può presentare all'Ufficio un'opposizione scritta alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
2. Agli opponenti è riconosciuto, insieme con il richiedente, la qualità di parti nel procedimento per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Fatto salvo l'articolo 88, gli opponenti hanno accesso ai documenti, inclusi i risultati dell'esame tecnico e la descrizione della varietà di cui all'articolo 57, paragrafo 2.
3. L'opposizione può fondarsi esclusivamente sull'assunto che:
a) le condizioni di cui agli articoli da 7 a 11 non sono soddisfatte;
b) esiste per l'attribuzione di una denominazione varietale proposta un impedimento ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3 o paragrafo 4.
4. L'opposizione può essere presentata:
a) in qualsiasi momento dopo la presentazione della domanda e prima della decisione ai sensi degli articoli 61 o 62, nel caso contemplato al paragrafo 3, lettera a);
b) entro un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della denominazione varietale proposta conformemente all'articolo 89, nel caso di opposizioni di cui al paragrafo 3, lettera b).
5. Le decisioni in merito alle opposizioni possono essere prese unitamente alle decisioni di cui agli articoli 61, 62 o 63.
Art. 60 Priorità di una nuova domanda in caso di opposizioni
Se un'opposizione motivata dal mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11 comporta la revoca o il rigetto di una domanda per una privativa comunitaria per ritrovati vegetali e se l'opponente presenta una domanda per una privativa comunitaria per ritrovati vegetali entro il termine di un mese a decorrere dal ritiro o dal rigetto definitivo della domanda, l'opponente stesso può esigere che la data di presentazione della domanda ritirata o respinta sia considerata come la data di presentazione della sua domanda.
Capo III. Decisioni
Art. 61 Rigetto della domanda
1. L'Ufficio respinge la domanda per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali non appena constata che il richiedente:
a) non ha ovviato alle irregolarità di cui all'articolo 53 entro il termine impartitogli;
b) non ha rispettato una norma o prescrizione ai sensi dell'articolo 55, paragrafi 4 o 5 nel termine stabilito, salvo dispensa dell'ufficio a presentare il materiale oppure
c) non ha proposto una denominazione varietale ammissibile conformemente all'articolo 63.
2. L'Ufficio respinge altresì le domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali:
a) se constata che le condizioni che è tenuto a verificare conformemente all'articolo 54 non sono state soddisfatte, o
b) se giunge alla conclusione, in base alle relazioni d'esame di cui all'articolo 57, che le condizioni degli articoli 7, 8 e 9 non sono state rispettate.
Art. 62 Concessione della privativa
Se ritiene che i risultati dell'esame bastino per pronunciarsi sulla domanda e che non esistono impedimenti ai sensi degli articoli 59 e 61, l'Ufficio concede la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La decisione include una descrizione ufficiale della varietà.
Art. 63 Denominazione della varietà
1. Quando è concessa una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio approva per la varietà in questione la denominazione varietale proposta dal richiedente conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, se ritiene, sulla base dell'esame effettuato conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, seconda frase, che tale denominazione sia ammissibile.
2. Una denominazione varietale è ammissibile se non vi sono impedimenti ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo.
3. Esiste un impedimento all'attribuzione di una denominazione varietale qualora:
a) un diritto anteriore altrui ne vieti l'impiego sul territorio della Comunità;
b) la denominazione sia difficilmente riconoscibile o possa essere difficilmente riprodotta dai suoi utilizzatori;
c) la denominazione sia identica o possa essere confusa con una denominazione varietale in base alla quale, in uno Stato membro o in uno Stato dell'Unione internazionale per la tutela delle nuove varietà vegetali, un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro ufficiale delle varietà o in cui il materiale dell'altra varietà è stato commercializzato, a meno che quest'altra varietà non esista più e che la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare;
d) la denominazione sia identica o possa essere confusa con altre denominazioni che sono correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di un'altra legislazione;
e) la denominazione possa costituire un illecito in uno degli Stati membri o possa essere contraria all'ordine pubblico;
f) la denominazione possa indurre in errore o creare confusione circa le caratteristiche, il valore, l'identità della varietà o l'identità del costitutore o di una qualsiasi delle altre parti della procedura.
4. Esiste altresì un impedimento se, per una varietà già iscritta:
a) in uno degli Stati membri, o
b) in uno Stato dell'Unione internazionale per la tutela delle nuove varietà vegetali, o
c) in un altro Stato per il quale un atto comunitario stabilisce che le varietà sono valutate in base a norme equivalenti a quelle contemplate nelle direttive sui cataloghi comuni
in un registro ufficiale delle varietà vegetali o del suo materiale e ivi commercializzata, la denominazione varietale proposta è diversa da quella registrata o utilizzata, a meno che quest'ultima sia oggetto di uno degli impedimenti contemplati al paragrafo 3.
5. L'Ufficio pubblica l'elenco delle specie che considera «apparentate» ai sensi del paragrafo 3, lettera c).
Capo IV. Mantenimento in vigore del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali
Art. 64 Verifica tecnica
1. L'Ufficio verifica se le varietà tutelate sono mantenute inalterate.
2. A tal fine si procede a una verifica tecnica conformemente alle disposizioni degli articoli 55 e 56.
3. Il titolare è tenuto a fornire all'Ufficio e agli uffici d'esame incaricati della verifica tecnica della varietà tutte le informazioni necessarie per valutare se la varietà è mantenuta inalterata. Egli è tenuto a fornire del materiale della varietà, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio e a permettere di verificare se sono state adottate tutte le misure appropriate per garantire che la varietà sia mantenuta inalterata.
Art. 65 Relazione sulla verifica tecnica
1. A richiesta dell'Ufficio, o se accerta che la varietà non è omogenea o stabile, l'ufficio d'esame incaricato della verifica tecnica trasmette all'Ufficio una relazione sui risultati degli accertamenti effettuati.
2. Se all'atto della verifica tecnica emergono difetti ai sensi del paragrafo 1, l'Ufficio trasmette al titolare i risultati della verifica tecnica e gli offre la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.
Art. 66 Modifica della denominazione varietale
1. L'Ufficio modifica una denominazione varietale attribuita conformemente all'articolo 63 qualora tale denominazione non soddisfi o non soddisfi più le condizioni previste in detto articolo e qualora, nel caso in cui esista un altrui diritto precedente e contrastante, il titolare accetti la modifica o una sentenza definitiva vieti, per il medesimo motivo, l'impiego della denominazione varietale al titolare o a qualsiasi altra persona tenuta ad utilizzare la denominazione varietale stessa.
2. L'Ufficio invita il titolare a proporre una denominazione varietale modificata e si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 63.
3. La denominazione varietale modificata proposta può essere oggetto di opposizione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera b).