Sez. 5, Sentenza n. 1375 del 21/01/2011 (Rv. 616343 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Contestazione dell'illecito - Termini per la notifica - Art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Proroga dei termini prevista dall'art. 10 legge n. 289 del 2002 - Applicabilità - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni per violazione di norme tributarie, l'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato, con effetto dal 1° aprile 1998, dal d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e successivamente dal d.lgs. 30 marzo 2000, n. 99, stabilisce che la contestazione debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione "o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi". Tale ultimo inciso, per il suo riferimento operato in termini generali, rende applicabili anche eventuali disposizioni di proroga dei termini medesimi, fra le quali quella di cui all'art. 10 della legge n. 289 del 2002, che prevede per i contribuenti che non si avvalgono delle norme di definizione agevolata, dettate dagli artt. 7 e 9 della medesima legge n. 289, la proroga di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento, sia per le imposte sui redditi, che per l'imposta sul valore aggiunto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 PENDENTE, Decreto Legisl. 05/06/1998 num. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2000 num. 99, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)