Sez. 3, Sentenza n. 4271 del 11/10/1976 Ud. (dep. 24/03/1977) Rv. 135514 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - DIVIETO DI LOTTIZZAZIONE - NOZIONE DI LOTTIZZAZIONE - FATTISPECIE.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - DIVIETO DI LOTTIZZAZIONE - NOZIONE DI LOTTIZZAZIONE - FATTISPECIE.*
In rapporto alla disciplina urbanistica, il termine lottizzazione riflette una suddivisione del suolo a scopo edificatorio attuata in modo da costituire strumento di pianificazione dell'attivita costruttiva, che prevede cioe una realizzazione, contemporanea o successiva, di una pluralita di edifici che, conseguentemente, esigono l'attuazione di opere di urbanizzazione occorrenti nell'insediamento. Deve, quindi, ritenersi compiuta una lottizzazione allorquando l'area venga frazionata in parti suscettibili di sfruttamento edilizio, che induce a prevedere che sara realizzata una siffatta utilizzazione. (nel caso di specie l'imputato aveva venduto distinte quote di un terreno a scopo edilizio).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)