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Sez. 2, Sentenza n. 1630 del 15/04/1996 Cc. (dep. 29/05/1996) Rv. 205275 - 01

Pubblico Ministero - Uffici | Procura distrettuale antimafia - Competenza - Presupposti - Contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen..
Stato
decisa il 1996-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205275-01

Pubblico Ministero - Uffici

Ai fini dell'individuazione della speciale competenza per le indagini preliminari attribuita alla procura distrettuale antimafia ai sensi dell'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., il criterio distintivo tra delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, e delitti che tali connotati non hanno, non può essere restrittivo, in quanto così opinando si vanificherebbe la "ratio" della norma che ha inteso accentrare nelle mani del procuratore della Repubblica distrettuale tutte le indagini comunque connesse a fatti di mafia, le quali presuppongono e comportano una più completa ed approfondita conoscenza del fenomeno criminoso; deve pertanto ritenersi applicabile la norma predetta, con conseguente attribuzione della competenza per lo svolgimento delle indagini preliminari alla procura distrettuale, anche in ipotesi diverse da quelle in cui sia stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), il cui testo, riferendosi ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero ai fini di agevolare l'attività di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, riproduce letteralmente il disposto del predetto comma terzo bis dell'art. 51 cod. proc. pen.. (Nella specie la Corte ha ritenuto la competenza della procura distrettuale - e del giudice per le indagini preliminari individuato ai sensi dell'art. 328, comma primo bis, cod. proc. pen. - nell'ipotesi di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., per essere stata la violenza o minaccia posta in essere da soggetto appartenente ad associazione mafiosa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 com. 3 n. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 328 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)