Sez. 3, Sentenza n. 23671 del 15/09/2008 (Rv. 604557 - 01)
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE | Lotteria istantanea - Lotteria "sette e vinci" - Limite del montepremi - Esistenza - Attribuzione del premio all'acquirente del biglietto vincente - Criteri - Controllo del codice criptato - Necessità.
GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE
Nel sistema delle lotterie istantanee - fra le quali rientra la lotteria "sette e vinci" - l'esborso, da parte dell'Amministrazione, delle somme stabilite non può comunque superare l'entità della cifra complessiva costituente il montepremi; ne consegue che l'attribuzione del premio all'acquirente di un biglietto risultato vincente si ricollega necessariamente con il controllo, da parte dell'Amministrazione, del relativo codice criptato, che ha proprio la funzione di garantire il rispetto del limite del montepremi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1935, Legge 26/03/1990 num. 62 art. 6, Decr. Minist. Finanze 12/02/1991 num. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)