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Sez. L, Sentenza n. 5270 del 18/10/1984 (Rv. 437001 - 01)

REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - LAZIO - IN GENERE - TRASPORTI PUBBLICI - IMPRESE TEMPORANEE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO - RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DELLE CESSATE IMPRESE DI TRASPORTO - STABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1984-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437001-01

REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - LAZIO - IN GENERE - TRASPORTI PUBBLICI - IMPRESE TEMPORANEE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO - RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DELLE CESSATE IMPRESE DI TRASPORTO - STABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE - FONDAMENTO.*

Il diritto alla stabilità del rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle cessate imprese di trasporto del Lazio e utilizzate presso le imprese temporanee affidatarie del servizio non ha fondamento nella legge statale - non essendo configurabile, nelle ipotesi d'intervento della pubblica autorità diretto al riordinamento del servizio, un trasferimento di azienda - ma trova la sua fonte nell'art. 6 della legge Reg. Lazio n. 12 del 1973 e nell'art. 5 della legge regionale n. 33 del 1975, nonché, quanto alle modalità di attuazione, nella legge regionale n. 79 del 1975, emanate in forza del potere di riordinamento degli autoservizi d'interesse regionale. (Conf 4152/84, mass n 436109; (Conf 2523/84, mass n 434542).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 24/05/1952 num. 628 art. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5, Legge Reg. Lazio 02/04/1973 num. 12 art. 6, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 1, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 5, Legge Reg. Lazio 02/12/1975 num. 79 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)