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Sez. 1, Sentenza n. 8385 del 02/09/1997 (Rv. 507460 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Commesse da consulente del lavoro - Su incarico di committenti non rivelati in ossequio al segreto professionale - Responsabilità del consulente del lavoro - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507460-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

Nell'ipotesi di illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero in violazione dell'art. 2 legge n. 599 del 1986, gli autori della violazione non possono escludere la propria responsabilità affermando di aver agito su incarico ricevuto quali consulenti del lavoro iscritti al relativo albo e invocando il segreto professionale, sia perché, a norma dell'art. 2 legge n. 12 del 1979, i consulenti del lavoro sono tenuti a svolgere gli adempimenti previsti per l'amministrazione del personale dipendente e funzioni affini, onde la costituzione di disponibilità finanziarie all'estero è manifestamente estranea alla loro professione, sia perché non può costituire un'esimente l'avere essi agito in nome e per conto di un committente ignoto, atteso che, accertata l'infrazione valutaria a loro carico, sussiste la loro diretta responsabilità quali autori della violazione, ancorché essi abbiano agito in concorso o per incarico di altri, ovvero utilizzando mezzi altrui, con espletamento di attività in ogni caso estranea alla loro qualifica professionale.

Riferimenti normativi: Legge 26/09/1986 num. 599 art. 2 CORTE COST., Legge 21/10/1988 num. 455 art. 1, Legge 11/01/1979 num. 12 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)