Sez. 1, Sentenza n. 853 del 17/03/1969 (Rv. 339210 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - ANOMALIA DEL CARATTERE - RILEVANZA INDIRETTA - PSEUDOLOGIA FANTASTICA - INVALIDITA DEL MATRIMONIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - ANOMALIA DEL CARATTERE - RILEVANZA INDIRETTA - PSEUDOLOGIA FANTASTICA - INVALIDITA DEL MATRIMONIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nell'applicazione dell'art. 428 cod. civ., l'interprete deve considerare che nella sfera morale dell'individuo emergono soltanto le alterazioni delle facolta intellettive e volitive, mentre non ha risalto 'la sfera del caratterè, che puo soltanto acquistare una Rilevanza indiretta agli effetti del giudizio della capacita naturale, quante volte risulti in concreto interamente compromessa l'attitudine del soggetto a determinarsi in base ad Atti di volonta cosciente. Pertanto, l'incapacita di rettamente intendere o logicamente volere, in individuo affetto da pseudologia fantastica, non invalidano il matrimonio, se non abbiano a lui impedito di apprezzare l'importanza dell'atto e di autodeterminarsi al suo compimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)