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Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Testo in vigore al

Art. 7 Art. 15. R. D. 30 dicembre 1923, n. 3084; Art. 3, Legge 3 aprile 1033; n. 255

1. Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore e generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere e' conferito, per la meta' dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.

3. Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi devono essere gia' di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianita' in quest'ultimo grado.

4. Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi debbono essere di grado non inferiore al 4°. In linea di eccezione e dentro i limiti di tali posti, i funzionari predetti soltanto quando rivestano il grado 5° o 6° possono conseguire la nomina, mediante decreto Reale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, a primo referendario conferendosi, in questo caso, il grado di consigliere ai magistrati della Corte.

5. I funzionari cosi' nominati al grado di primo referendario vi sono collocati al posto corrispondente alla loro anzianita' nel ruolo di provenienza, se gia' di grado 5°, all'ultimo posto, se gia', di grado 6°. Essi non possono conseguire la nomina al grado di consigliere se non dopo un anno od un triennio ai effettivo servizio a seconda che provengano dal grado 5° o 6°.

6. L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.

7. Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.

8. Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 ottobre 1925, n. 1791.

Art. 8 Art. 4, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati ne' collocati d'ufficio a riposo, ne' allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto Reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

2. La commissione e' presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.

3. Il parere della commissione puo' essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.

Art. 9 Art. 205, R. D. 11 novembre 1923, n. 2395

1. Il limite di eta', per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di Sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti e' fissato al compimento degli anni settanta.15

Art. 10 Art. 3 - 3° comma - R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; art. 4 Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento.

2. Con le stesse modalita', ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.

3. Salvo il disposto dell'art. 3, terzo comma, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e quello del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, e' vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.

Art. 11 Art. 42, R. D. 30 settembre 1922, n. 1290; art. 17 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; articolo unico, Legge 24 marzo 1930, n. 454; art. 5 - 1° e 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255; art. 8 e 10, R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706

1. Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purche' in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, qualificati ottimi nell'ultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, nonche' i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.

2. In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di eta', salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

3. Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.7

Art. 12 Art. 5 - 3 comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed e' assunto per pubblico concorso.

Titolo II. Attribuzioni della corte dei conti.

Capo I. Attribuzioni in generale.

Art. 13 Art. 10 sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441 e articoli 13 e 34, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge ll luglio 1897, n. 256, modificato dall'art. 7 R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788; art. 90 - comma 8° - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401; articoli 63, 81 e seguenti R. D. 18 novembre 1823, n. 2440; articoli 11, 18 e 19 Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. La Corte, in conformita' delle leggi e dei regolamenti:

2. Fa il riscontro dei Decreti Reali;

3. Fa il riscontro delle spese dello Stato;

4. Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

5. Fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprieta' dello Stato, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi;

6. Fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle e vigila perche' sia assicurata la regolarita' della gestione degli agenti dello Stato, in denaro e in materia;

7. Parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;

8. Giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;

9. Giudica sulle responsabilita' per danni arrecati all'Erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni;

10. Giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilita', giusta le disposizioni delle leggi speciali;

11. Giudica sugli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura sui conti dei Comuni, delle Provincie, delle Istituzioni di pubblica beneficenza;

12. Giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini della legge di riscossione;

13. Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;

14. ...;21

15. Fa le sue proposte e da' parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.

Art. 14 Art. 12, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. Oltre le attribuzioni conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferiti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e da leggi speciali.

Art. 15 Art. 17, Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. La Corte prende nota e da' avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le occorre di rilevare nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 16 (Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800),

1. La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Capo II. Attribuzioni di controllo.

Art. 17 Art. 13, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 11, Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. I decreti Reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perche', esercitato il controllo di legittimita', vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

2. Potra' il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.

Art. 18 Art. 19, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 15 novembre 1923, n. 2441 e art. 12 - 1°, 2° e 3° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703

1. Sono presentati alla Corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a lire 20.000 e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un'importo superiore a lire 10.000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato.101114

2. Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennita' di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimita', accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.

3. Sono anche sottoposti al riscontro di legittimita' i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.

4. L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, e insindacabile in sede di riscontro di legittimita'.

Art. 19 Art. 20, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441

1. I mandati per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati alla esecuzione di spese e gli altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al riscontro della Corte.

2. La legge determina i casi nei quali il riscontro deve precedere il pagamento e i casi nei quali puo' a quello succedere.

3. Sono pure trasmessi alla Corte per il riscontro i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.

Art. 20 Art. 21, Legge 11 agosto 1862, n. 800

1. La Corte vigila perche' le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perche' non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perche' la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.

Art. 21 Art. 12, Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione.

2. Puo' valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e puo' altresi' far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro gia' accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dall'Amministrazione, i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.

3. Quando vengano constatate irregolarita', la Corte ne da' comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilita' a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 22 Art. 7, Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, e' delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di Sezione ne coordina l'azione.

2. Il controllo si svolge presso la Corte; tuttavia con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della Corte dei conti a Sezioni riunite, potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le Amministrazioni centrali, oltre quelli gia' contemplati da leggi speciali, quando cio' sia giudicato conveniente per un piu' rapido svolgimento del controllo.

Art. 23 Art. 10, Legge 3 aprile 1933, n, 255; art. 8, R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414

1. Al riscontro sugli atti concernenti gli assegni di quiescenza, sui pagamenti del debito vitalizio e delle spese fisse, qualunque sia il bilancio cui facciano carico, nonche' al riscontro sui magazzini dello Stato, qualunque sia il Ministero al quale appartengano, e stilla Cassa per l'ammortamento del Debito pubblico interno e rispettivamente delegato uno dei consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo.

2. Ai servizi relativi al riscontro sul debito vitalizio, sulle spese fisse e sui magazzini puo' essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.

Art. 24 Art. 8 - 1°, 2°, 3° e 4° comma - legge 3 aprile 1933, n. 255

1. Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel piu' breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22.

2. Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte puo', su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

3. Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo e' data comunicazione scritta alla Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.

4. Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

5. Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma.

Art. 25 Art. 14, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 8 - 5° comma - e art. 9, Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. Ove il consigliere delegato o la Sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sara' trasmessa al Ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sara' presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

2. Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte e' chiamata a deliberare a Sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

3. Il rifiuto di registrazione e' assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

  1. a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del Ministero che lo ha emesso;

  2. b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

  3. c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.

Art. 26 Art. 18, Legge 14 agosto 1802, n. 800, sostituito dall'artcolo unico della Legge 15 agosto 1867, n. 3853

1. La Corte dei conti ogni quindici giorni comunica direttamente agli Uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.