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Sez. 7, Ordinanza n. 11916 del 14/03/2024 Cc. (dep. 21/03/2024) Rv. 286200-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE | Recidiva nel biennio - Reiterazione dell'illecito depenalizzato - Prova sufficiente della definitività - Produzione documentale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286200-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE

In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari.

Cod. Strada art. 116, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 5, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)