Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Testo in vigore al
Art. 63 Orario di servizio
1. L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza e' fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.
2. Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.
3. La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo e' retribuita come prestazione di lavoro straordinaria.
4. Quando le esigenze lo richiedano, gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attivita' nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all'emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali.
5. Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale.
6. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, e' recuperabile entro le quattro settimane successive.
7. Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive.
Art. 64 Obbligo di permanenza e reperibilita'
1. Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso puo' essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilita', secondo le modalita' stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 111.
2. Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma precedente.
3. Per il mantenimento delle mense non obbligatorie di servizio verra' concesso un contributo nella misura stabilita per le mense di eguale natura delle forze annate dello Stato.
Art. 65 Doveri di subordinazione
1. Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro dell'interno;
b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega, del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorita' dello Stato.
Art. 66 Ordine gerarchico e rapporti funzionali
1. L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.
2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignita' personale di coloro cui sono diretti.
3. L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un orde che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine e rinnovato per iscritto, e' tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.
4. L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.
5. Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza.
6. Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Amministrazione civile dell'interno nonche' delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato sono tenuti all'osservanza delle disposizioni loro impartite in ragione della funzione da essi esercitata nell'ambito della organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
7. Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato sono trasferite le attribuzioni proprie dei funzionari della pubblica sicurezza.
8. L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilita' disciplinari, salva la eventuale responsabilita' penale.
Art. 67 Impiego degli appartenenti alla Polizia di Stato
1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.
Art. 68 Doveri fuori servizio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza
1. Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.
Art. 69 Assistenza religiosa
1. Al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole, e' assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali.
2. Per assicurare l'assistenza religiosa e' escluso il ricorso ai cappellani militari.
Capo VI. Norme disciplinari e penali
Art. 70 Disciplina e procedimento disciplinare
1. Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravita': richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione;
2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali e' inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravita' delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;
3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilita' di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;
4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;
5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianita', comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla meta' di questa, nonche' un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;
6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravita', desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nell'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;
7) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facolta' dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari;
previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni piu' gravi della pena pecuniaria; presenza in tali organi di una rappresentanza del personale designata dai sindacati di polizia piu' rappresentativi; garanzia del contraddittorio; facolta' dell'inquisito, per le sanzioni piu' gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito;8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale;
9) previsione dei casi e delle modalita' di riapertura dei procedimenti disciplinari;
10) previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla entrata in vigore delle norme delegate.
Art. 71 Giurisdizione
1. Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorita' giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli.
Art. 72 Abbandono del posto di servizio
1. L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La reclusione e' da uno a quattro anni se il fatto e' commesso:
1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;
2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi,
munizioni o materie infiammabili od esplosive;3) a bordo di una nave o di un aeromobile;
4) col fine di interrompere la continuita' e la regolarita' del servizio;
5) da tre o piu' appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro;
6) da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio.
3. Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Art. 73 Rivolta
1. Fuori della ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o piu':
1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;
2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.
2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione non inferiore a cinque anni.
Art. 74 Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta
1. Quando cinque o piu' appartenenti alla Polizia di Stato si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non e' commesso la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.
2. Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.
Art. 75 Movimento non autorizzato di reparto
1. Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessita', contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto e' punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave.
Art. 76 Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia
1. Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi della polizia sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.
2. La pena e' aumentata fino a nove mesi e la multa fino ad un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.
3. Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 77 Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione
1. L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
2. Alle stesse pene e' sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.
Art. 78 Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 79 Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della liberta' personale
1. A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 e' scontata negli stabilimenti penali militari.
2. La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva.
3. In questi casi la richiesta puo' essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale.
Art. 80 Giudizio direttissimo
1. Per i delitti di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76 e 77 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
2. Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.
Capo VII. Norme di comportamento politico - rappresentanze e diritti sindacali
Art. 81 Norme di comportamento politico
1. Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialita' delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia e' fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.
2. E' fatto altresi' divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.
3. Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attivita' politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.
Art. 82 Diritti sindacali
1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di associarsi in sindacati.
2. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di polizia ne' assumere la rappresentanza di altri lavoratori.
3. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa:
a) in locali di pertinenza dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che fissa le modalita' d'uso;
b) in luoghi aperti al pubblico.
4. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue. I dirigenti della Polizia di Stato hanno facolta' di fissare speciali modalita' di tempo e di luogo per il loro svolgimento.
Art. 83 Sindacati della Polizia di Stato
1. I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attivita' di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.
2. Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.