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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 16 dicembre 1963, causa 36/62

Decisione
decisa il 1963-12-16
ECLI
ECLI:EU:C:1963:57

Epigrafe

Nella causa 36-62 promossa dalla Société des Aciéries du Temple, società anonima con sede in Billancourt (Seine), rappresentata dal suo amministratore-direttore generale Eugène de Sèze, assistito dall'avvocato Jean de Richemont, del Foro di Parigi, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avvocato Georges Margue, Rue Philippe II, 20. ricorrente, contro l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, rappresentata dal suo consulente giuridico dottor Italo Telchini, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Jean Coutard, del Foro di Parigi, e con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo, convenuta, causa avente ad oggetto il risarcimento del danno causato da un asserito illecito della convenuta. LA CORTE composta dai Signori : A. M. Donner, Presidente, Ch. L. Hammes e A. Trabucchi, Presidenti di Sezione, L. Delvaux, R. Rossi, R. Lecourt e W. Strauss (relatore), giudici, Avvocato generale : M. Lagrange, Cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :
paragrafo 2
1) Con le decisioni 22-54 (G.U. p. 286/54 esegg.), 14-55 (G.U. p. 685/55 e segg.) e 2-57 (G.U. p. 61/57 e segg.), la convenuta istituiva dei consorzi di perequazione ai quali le imprese della Comunità consumatrici di rottame erano tenute a versare contributi. A norma dell'articolo 3 della decisione 22-54, l'imponibile era costituito dal «rottame acquistato da ciascuna impresa, sia all'interno della Comunità, sia in paesi terzi esportatori» o più semplicemente, ai sensi delle decisioni 14-55 (art. 3) e 2-57 (art. 4), dal «rottame d'acquisto». Nell'ultimo degli articoli menzionati appariva inoltre per la prima volta la nozione di «risorse proprie», esenti da contributi. 2) Poiché in seno agli organismi incaricati dell'esecuzione di dette decisioni — cioè l'Ufficio Comune dei consumatori di rottame (in prosieguo designato: Ufficio Comune) e la Cassa di perequazione per il rottame importato (in prosieguo designata: la Cassa), entrambi con sede in Bruxelles — erano sorti dei dubbi circa la tassazione del rottame scambiato fra imprese facenti parte dello stesso gruppo, l'Ufficio Comune sottoponeva la questione alla convenuta la quale, con lettera del 18 dicembre 1957 (G.U. C.E.C.A. del 1o febbraio 1958, p. 45 e segg.) rispondeva che un'impresa poteva considerare come «risorse proprie» unicamente il rottame «recuperato nei propri stabilimenti contraddistinti dalla stessa ragione sociale». Avrebbe dovuto quindi essere ulteriormente applicato il criterio «fin dall'inizio implicitamente adottato» dall'Ufficio Comune. 3) In precedenza, l'Ufficio Comune e la Cassa avevano esentato dai contributi il rottame che le imprese Breda Siderurgica e Hoogovens ricevevano da determinate imprese facenti parte del loro rispettivo gruppo; il rappresentante dell'Alta Autorità presso detti organismi aveva formulato in proposito delle riserve. Nella lettera sopramenzionata l'Alta Autorità recedeva da tali riserve; in un'altra lettera, inviata all'Ufficio Comune il 17 aprile 1958(G. U. delle Comunità Europee, p. 30/58 e segg.), essa così motivava il suo atteggiamento : «Nonostante sussistano tra le società… dei legami organici, tuttavia soltanto l'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione costituisce il criterio che ha presieduto alla concessione delle deroghe». 4) Già il 19 ottobre 1956, la Société Nouvelle des Usines de Pontlieu — Aciéries du Temple (S.N.U.P.A.T.) — impresa alla quale l'attuale ricorrente è succeduta — aveva chiesto all'Alta Autorità se non dovesse essere esentato dai contributi il rottame che essa ritirava dalla Regie Renault; la lettera rimaneva priva di riscontro. Il 31 marzo 1958 essa presentava una richiesta di esenzione alla quale fu opposto un silenzio-rifiuto; la Cassa ingiungeva quindi alla S.N.U.P.A.T. di versare i contributi per il rottame di cui trattasi. Nei ricorsi 32 e 33-58, presentati il 30 giugno 1958 contro questa ingiunzione, la S.N.U.P.A.T. assumeva che il criterio dell' «integrazione locale» era arbitrario e troppo restrittivo, e si richiamava agli stretti vincoli organizzativi, economici e finanziari che la legano alla Regie Renault, in particolare alle seguenti circostanze : essa era stata in origine un reparto della Renault, dalla quale si era separata solo per motivi fiscali; il 99,77 % delle sue azioni erano detenute dalla Renault; essa riceveva rottame esclusivamente dalla Regie Renault la quale ritirava la quasi totalità dell'acciaio che produceva. Nella sentenza del 17 luglio 1959 (Racc. V, p. 271 e segg.) — in prosieguo designata: sentenza S.N.U.P.A.T. n. 1 — la Corte disattendeva le tesi della S.N.U.P.A.T. e dichiarava in generale che il «rottame di gruppo» era soggetto ai contributi; la Corte non si pronunziava sulle esenzioni concesse alla Breda Siderurgica e alla Hoogovens. 5) Con successivo ricorso (49-59 del 31 ottobre 1959) la S.N.U.P.A.T. otteneva, contro l'attuale convenuta, la sentenza del 22 febbraio 1961 (Racc. VII, p. 105 e segg.) — in prosieguo designata: sentenza S.N.U.P.A.T. n. 2 — con la quale la Corte annullava il silenzio-rifiuto di revocare con effetto retroattivo le sopramenzionate esenzioni, dichiarando che si trattava anche nella specie di «rottame di gruppo», come tale soggetto ai contributi. 6) La convenuta revocava quindi con effetto retroattivo entrambe le esenzioni. Il ricorso (14-61) col quale la Hoogovens impugnava tale revoca, veniva respinto con sentenza 12 luglio 1962 (Race. VIII, p. 477 e segg.) — in prosieguo designata: sentenza Hoogovens-; in questa causa l'attuale ricorrente interveniva a sostegno delle ragioni della convenuta Alta Autorità. 7) Il 28 dicembre 1962 la Société des Aciéries du Temple ha promosso l'attuale causa di danni.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente ha concluso che la Corte voglia :
paragrafo 2
«Condannare l'Alta Autorità a corrispondere, a norma dell'articolo 40 del Trattato la somma di 1.500.000 NF, quale risarcimento del danno da essa subito in seguito all'illecito in cui la convenuta è incorsa violando gli articoli 3 b, 4 b, 53 b del Trattato e le decisioni di base relative al Consorzio di perequazione. In via subordinata, disporre perizia, designando d'ufficio uno o tre periti, onde stabilire l'esatta entità del danno. Porre le spese e gli onorari di causa a carico dell'Alta Autorità.»
paragrafo 3
La convenuta ha chiesto alla Corte di :
paragrafo 4
«Respingere in quanto infondate tanto la domanda principale, quanto la richiesta di perizia e porre le spese a carico della ricorrente.»

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. L'ILLECITO › A — In generale

paragrafo 1
La ricorrente assume che la Corte ha constatato l'illegittimità dell'agire della convenuta. Ogni errore di diritto sarebbe per sua natura inescusabile e costituirebbe un illecito. Ciò risulterebbe anche dalla circostanza che la convenuta ha violato un diritto della ricorrente «attuale e non prescritto» cioè il diritto di essere trattata nello stesso modo di tutte le altre contribuenti.
paragrafo 2
Nello stabilire quale rottame fosse soggetto ai contributi, la convenuta avrebbe dovuto basarsi su criteri economici, anziché su criteri puramente giuridici. Posto che le decisioni avevano lo scopo di influire sul mercato del rottame, avrebbero dovuto essere esentati dai contributi quei movimenti di merci che non incidono su detto mercato, in quanto hanno luogo fra imprese appartenenti allo stesso gruppo.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che queste censure criticano la legitti-. mità della tassazione del rottame di gruppo e quindi anche la giurisprudenza della Corte la quale ha approvato tale tassazione. Solo le esenzioni concesse alla Hoogovens e alla Breda Siderurgica sarebbero state illegittime. Quest'errore non sarebbe però inescusabile. La sentenza Hoogovens avrebbe constatato espressamente che fino alla pronunzia della sentenza S.N.U.P.A.T. n. 2, il comportamento della convenuta era stato perfettamente regolare; la situazione della Hoogovens sarebbe stata più sfavorevole di quella della ricorrente, le cui richieste di esenzione sono state respinte dalla convenuta fin dall'inizio.
paragrafo 4
Secondo l'insegnamento della Corte, la questione della legittimità di una decisione dell'Alta Autorità non potrebbe mai costituire oggetto di un ricorso per, il risarcimento dei danni causati da un illecito (faute de service).
paragrafo 5
La ricorrente replica di non aver affatto inteso porre in discussione la legittimità delle decisioni di base della convenuta, né gli insegnamenti della Corte. Essa criticherebbe il modo in cui dette decisioni sono state applicate ed altresì il fatto che il tenore delle decisioni, unitamente alle circostanze concomitanti, suggerirebbe una conclusione diversa da quella cui è giunta infine la Corte, con la conseguenza che le imprese sarebbero state tratte in errore.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. L'ILLECITO › B — Mancata risoluzione, nelle decisioni di. base, del problema del rottame di gruppo

paragrafo 1
La ricorrente assume che le espressioni «rottame di acquisto» e «all'interno della Comunità», usate in dette decisioni, avrebbero dovuto far pensare agli interessati che solo il rottame acquistato sul mercato era soggetto ai contributi. Ciò sarebbe stato tanto più logico in quanto nessuno dei consorzi volontari costituiti dalle imprese consumatrici di rottame anteriormente al consorzio obbligatorio aveva tassato il rottame di gruppo. Oltre a ciò, il termine «rottame di gruppo» è apparso per la prima volta nelle decisioni adottate dalla convenuta posteriormente alla sentenza S.N.U.P.A.T. n. 1. Andrebbe ancora rilevato, che gli scambi fra imprese strettamente collegate hanno natura più di permuta che di compravendita. Comunque le decisioni sopramenzionate avrebbero al massimo sollevato, ma non risolto il problema.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che tanto essa quanto l'Ufficio Comune e la Cassa si dichiararono fin dall'inizio contrari all'esenzione del rottame di gruppo. Essa non comprenderebbe a quali precedenti consorzi la ricorrente si riferisca; la convenuta non sarebbe stata comunque tenuta di seguire la prassi di un piccolo gruppo di imprese.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. L'ILLECITO › C — Imprecisa definizione della nozione di «rottame d'acquisto», nell'applicare le decisioni di base

paragrafo 1
La ricorrente si duole che la convenuta, anche nella prassi, si sia pronunziata soltanto sul termine «risorse proprie» e non abbia invece mai precisato l'espressione «rottame d'acquisto» come sarebbe stato pur necessario in vista della pratica invalsa negli ambienti economici interessati (supra, B). Solo in apparenza tutto il rottame che non costituisce «risorse proprie» sarebbe per esclusione «rottame d'acquisto»; in realtà vi sarebbero delle categorie intermedie. L'espressione «risorse proprie» è del resto stata usata per la prima volta nella decisione 2-57, nella quale si parla per di più di «risorse proprie complessive», il che avrebbe confermato la ricorrente nella sua opinione.
paragrafo 2
La convenuta sostiene che le argomentazioni della ricorrente riguardano in realtà soltanto le «risorse proprie» e sono quindi contraddittorie. La convenuta avrebbe dovuto inoltre studiare la situazione prima di applicare le decisioni generali a determinati specifici casi.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. L'ILLECITO › D — Ritardo e incertezze nel definire la nozione di «risorse proprie»

paragrafo 1
La ricorrente rileva che la convenuta ha impartito per la prima volta direttive all'Ufficio Comune circa la nozione di «risorse proprie» con la lettera del 18 dicembre 1957; questa ha inoltre dovuto essere completata dalla lettera 17 aprile 1958. Dalla prima lettera emergerebbe che in seno all'Ufficio Comune non ci si era potuti intendere sulla definizione di «risorse proprie». Il richiamo contenuto nella lettera del 18 dicembre 1957 al concetto di proprietà sarebbe un semplice luogo comune; la situazione non ne sarebbe risultata affatto più chiara.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che gli argomenti della ricorrente riguardano in realtà asserite incertezze dell'Ufficio Comune e della Cassa. Non appena interpellata direttamente, la convenuta si sarebbe espressa molto chiaramente, di guisa che la ricorrente non avrebbe potuto affatto inferirne di essere esente dai contributi. La sentenza S.N.U.P.A .T. n. 2 (Racc. VII, p. 145) dichiara, evidentemente senza trovarvi nulla d'eccezionale, che «quando le lettere» del 18 dicembre 1957 e del 17 aprile 1958 furono redatte e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, l'Alta Autorità doveva ancora risolvere il problema di ricavare i principi contenuti nella decisione di base 2-57, la quale non definisce il significato delle espressioni «risorse proprie» e «rottame d'acquisto».
paragrafo 3
Le numerose richieste di esenzione a suo tempo presentate dimostrerebbero del resto che la convenuta si era chiaramente pronunziata, in linea di massima, per la tassazione del rottame di gruppo.
paragrafo 4
La ricorrente replica che la convenuta dimentica di avere in un primo tempo formulato riserve circa le esenzioni concesse alla Hoogovens e alla Breda Siderurgica e di averle ritirate solo in seguito, dapprima in modo molto vago con la lettera del 18 dicembre 1957. La stessa convenuta avrebbe quindi dato luogo ad incertezze; gli illeciti commessi dall'Ufficio Comune e dalla Cassa andrebbero d'altronde equiparati agli illeciti commessi dall'Alta Autorità

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. L'ILLECITO › E — Le esenzioni illegittime

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che la confusione provocata dalla lettera del 18 dicembre 1957 fu aumentata dalle due esenzioni. Solo nella lettera del 17 aprile 1958 la convenuta ha indicato i motivi delle esenzioni, le quali sarebbero state decise già nel 1956. Come risulta dalla sentenza S.N.U.P.A.T. n. 2, queste deroghe sarebbero state irregolari per due motivi: anzitutto perché esentavano dai contributi il rottame di gruppo e in secondo luogo perché erano basate sul criterio, assolutamente arbitrario, dell' «integrazione locale». La lettera del 17 aprile, invece, si richiamava inoltre ai «legami organici» ed ai «complessi industriali» ed avrebbe quindi confermato nella ricorrente la convinzione di avere anch'essa diritto alla esenzione.
paragrafo 2
La convenuta ribatte di non aver basato le esenzioni sulla nozione di rottame di gruppo, bensì su quella dì «integrazione locale». La ricorrente avrebbe quindi dovuto comprendere l'impossibilità di pretendere l'esenzione per il rottame che essa riceveva dalla Regie Renault, ubicata a parecchie centinaia di chilometri di distanza.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. L'ILLECITO › F — Ritardo nel rispondere alla ricorrente; rifiuto di revocare le esenzioni

paragrafo 1
La ricorrente lamenta in primo luogo che l'Ufficio Comune, alla sua richiesta di esenzione del 31 marzo 1958, si sia limitato a rispondere evasivamente, il 2 giugno 1958, che si doveva attendere fino alla decisione della Corte nelle cause dinanzi ad essa pendenti.
paragrafo 2
Un evidente illecito andrebbe ravvisato nel rifiuto della convenuta di revocare le esenzioni in seguito alla sentenza S.N.U.P.A.T. n. 1.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che detta sentenza non si è pronunziata sulla questione della «integrazione locale». Ciò è avvenuto soltanto nella sentenza S.N.U.P.A.T. n. 2, alla quale essa si sarebbe immediatamente uniformata. Nella sentenza Hoogovens la Corte ha inoltre dichiarato che il comportamento della convenuta fino alla sentenza S.N.U.P.A.T. n. 2 era perfettamente regolare.
paragrafo 4
La convenuta replica che quest'ultima sentenza è stata pronunziata soltanto nei confronti della Hoogovens, la quale non aveva basato la propria azione su un illecito. La situazione della Hoogovens sarebbe inoltre diversa da quella della ricorrente: questa non avrebbe mai approvato un errore della convenuta, né tratto vantaggio da esso.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. IL DANNO E IL NESSO EZIOLOGICO

paragrafo 1
La ricorrente assume che il danno da essa subito consiste «in sostanza» nell'aver dovuto pagare a posteriori i contributi relativi al periodo 1o gennaio 1955-novembre 1958. Il danno sarebbe particolarmente grave giacché la convenuta avrebbe preteso in una sola volta una somma molto elevata; la ricorrente ha ricevuto una prima ingiunzione di pagamento dell'importo di 1.452.787,61 NF. Andrebbe inoltre rilevato quanto segue: mentre negli anni nei quali la ricorrente poteva considerarsi esente dai contributi le sarebbe stato possibile, data la favorevole congiuntura, rivalersi dei contributi sui clienti, a partire dal 1962 ciò sarebbe divenuto impossibile, soprattutto per gli acciai speciali da costruzione, particolarmente sensibili alle variazioni congiunturali.
paragrafo 2
La convenuta avrebbe potuto limitare il danno qualora avesse accolto la richiesta di revocare le esenzioni rivoltale dalla ricorrente il 30 luglio 1959; in quel momento sarebbe stato ancora possibile aumentare in una certa misura i prezzi. Questa omissione della convenuta andrebbe considerata come un ulteriore evento dannoso. Con la successiva revoca delle esenzioni, la convenuta avrebbe riparato solo una parte del danno. Questo ammonterebbe complessivamente a 1,5 milioni di NF; per il caso che la Corte dovesse ritenere insufficientemente documentata l'entità del danno, la ricorrente ha chiesto che sia disposta perizia.
paragrafo 3
Per i motivi sopra indicati (sub 1), il danno deriverebbe direttamente dall'illecito della convenuta. Nei suoi bilanci la ricorrente non ha incluso alcun accantonamento per contributi di perequazione, né avrebbe avuto alcun motivo di farlo, posto che durante vari anni il comportamento della convenuta l'avrebbe autorizzata a ritenere di essere esente dai contributi stessi. A parte ciò, il fisco francese non avrebbe ammesso l'eventuale accantonamento giacché, per i motivi già detti, la ricorrente non sarebbe stata in grado di giustificarlo.
paragrafo 4
La convenuta contesta l'esistenza del danno. Questo non si sarebbe ancora prodotto, giacché la ricorrente non ha ancora versato i contributi, né potrebbe prodursi in avvenire, posto che la ricorrente ha ammesso di avere praticamente un solo cliente, la Regie Renault, alla quale essa è strettamente legata. Già nella sentenza Hoogovens la Corte ha respinto questa tesi — impossibilità di trasferire sui clienti i contributi di perequazione — sostenuta dalla ricorrente in detta causa; la citata sentenza farebbe stato anche nei confronti della ricorrente, essendo essa intervenuta nella causa. Se la tesi della ricorrente fosse accolta, ciò implicherebbe inoltre l'obbligo di esentare dai contributi tutte le imprese che consumano rottame di gruppo. All'argomento relativo all'entità della somma richiesta la convenuta oppone di non essersi affatto rifiutata di accettare il pagamento rateale.
paragrafo 5
Nemmeno vi sarebbe un nesso causale fra il comportamento della convenuta e l'asserito danno. Le stesse deduzioni della ricorrente mostrerebbero che essa è responsabile del suo errore. Tanto la lettera della ricorrente in data 19 ottobre 1956, quanto la sua successiva richiesta di esenzione proverebbero che essa aveva previsto la possibilità di essere assoggettata ai contributi. L'errore della convenuta, consistente nell'esenzione della Hoogovens e della Breda Siderurgica, non avrebbe recato alcun danno alla ricorrente: esso è stato infatti riparato e, in secondo luogo, non è stato commesso nei confronti della ricorrente, la quale sarebbe stata sempre considerata dalla convenuta come soggetta ai contributi.
paragrafo 6
La ricorrente replica di non aver sinora pagato semplicemente perché nessuno le ha chiesto di farlo. Gli stretti legami con la Renault non avrebbero alcun rilievo: il principio, posto nella sentenza S.N.U.P.A.T. n. 2, per il quale nemmeno il prezzo praticato all'interno del grupopo è indipendente dal prezzo di mercato, imporrebbe di ritenere che neppure la ricorrente ha potuto addebitare alla Renault altro che il prezzo di mercato.
paragrafo 7
Per quanto riguarda la sentenza Hoogovens, sul punto in esame essa non costituirebbe giudicato per la ricorrente. La Corte vi avrebbe inoltre enunciato delle semplici presunzioni che potrebbero essere superate dalla prova contraria. La situazione della ricorrente sarebbe completamente diversa da quella della Hoogovens. Non sarebbe affatto certo che essa abbia tratto determinati vantaggi dal fatto di non avere versato i contributi, né sarebbe dimostrato che questi possibili vantaggi compensino il danno. Anche su questo punto dovrebbe essere eventualmente sentito un perito.

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente. Su relazione del giudice relatore a sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La discussione orale ha avuto luogo il 27 settembre e il 17 ottobre 1963. All'udienza del 17 ottobre l'avvocato generale ha concluso per la reiezione del ricorso.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito

paragrafo 1
La ricorrente fa carico alla convenuta di aver commesso un illecito (faute de service) nel redigere e nell'applicare le decisioni di base relative al consorzio di perequazione di cui trattasi. Quest'illecito avrebbe ingenerato nella S.N.U.P.A.T., società alla quale la ricorrente è succeduta, l'erronea convinzione di essere esente dai contributi di perequazione per il rottame fornitole dalla Regie Renault. La S.N.U.P.A.T. avrebbe di conseguenza condotto i propri affari in modo rivelatosi in seguito pregiudizievole.
paragrafo 2
In primo luogo si deve stabilire se, come la ricorrente assume, il danno lamentato vada ricondotto al criticato comportamento della convenuta, cioè se fra il preteso illecito e il danno sussista un nesso di causa a effetto. A questo proposito è irrilevante che il comportamento della convenuta abbia effettivamente causato l'errore sopra menzionato; ciò che importa è soltanto se questo comportamento potesse e dovesse ingenerare un errore siffatto in un amministrato prudente
paragrafo 3
Le decisioni di base (22-54, 14-55 e 2-57) che hanno via via disciplinato il consorzio di perequazione vanno a tale scopo valutate, non già alla luce della successiva giurisprudenza, bensì in base alla situazione esistente al momento in cui furono emanate.
paragrafo 4
Benché le decisioni non menzionassero espressamente il rottame di gruppo, talune loro disposizioni dovevano far comprendere alle imprese che questo non era esente. Ciò è vero anzitutto per le disposizioni le quali, per delimitare l'ambito dei contribuenti, si valevano della nozione di «impresa» ai sensi dell'articolo 80 del Trattato. Questa nozione, atta a contraddistinguere i titolari di diritti e di obblighi, indica un'unità economica munita di propria personalità giuridica, a meno che dal contesto non emerga un diverso significato. Se ciò non bastasse, le decisioni 22-54 e 14-55 per definire il rottame soggetto ai contributi facevano uso dell'espressione «acquisto» la quale doveva far ritenere possibile, se non probabile, che la perequazione si estendesse a tutte le compravendite e a tutti gli analoghi negozi giuridici intervenuti fra imprese giuridicamente autonome. Questa eventualità avrebbe dovuto essere tenuta tanto più presente in quanto la decisione 2-57, per meglio precisare quale fosse il rottame esente, usava l'espressione «risorse proprie», richiamandosi in tal modo alla nozione giuridica di «proprietà».
paragrafo 5
Le decisioni di base, quand'anche avessero potuto far sorgere dei dubbi nelle imprese, non sarebbero state quindi atte a dare loro la certezza che il rottame di cui trattasi fosse esente dai contributi di perequazione. La stessa ricorrente afferma che la S.N.U.P.A.T. aveva sottoposto la questione alla convenuta con lettera del 19 ottobre 1956, rimasta priva di riscontro. Ciò indica che la S.N.U.P.A.T. aveva previsto la possibilità di essere inclusa fra i contribuenti. Se ciononostante essa non ha ritenuto opportuno prendere i provvedimenti necessari onde essere eventualmente in grado di far fronte ai suoi obblighi ed ha di conseguenza calcolato erroneamente i propri costi, la causa immediata del pregiudizio che essa ora lamenta è da ravvisarsi nella sua imprevidenza.
paragrafo 6
Dopo di che si deve stabilire se il modo in cui la convenuta ha applicato le decisioni di base sia stato tale da indurre la ricorrente in errore.
paragrafo 7
A questo proposito la ricorrente lamenta anzitutto che, nella lettera del 18 dicembre 1957, la convenuta abbia precisato soltanto il termine «risorse proprie», lasciando di conseguenza sussistere dei dubbi sull'effettivo significato dell'espressione «rottame d'acquisto».
paragrafo 8
La Corte osserva che questa precisazione aveva evidentemente lo scopo di circoscrivere il rottame esente. Se ne doveva quindi evincere, a contrario, che la convenuta considerava come soggetto ai contributi tutto il restante rottame. La censura è perciò infondata.
paragrafo 9
La ricorrente denuncia quindi il «ritardo» e le «incertezze» nel precisare la nozione di «risorse proprie».
paragrafo 10
La Corte ha già rilevato che, anche prima dell'interpretazione datane dalla convenuta, le decisioni di base non potevano conferire agli interessati alcuna certezza. La censura va perciò disattesa.
paragrafo 11
La ricorrente assume infine che la concessione di determinate esenzioni e il rifiuto di revocarle avevano confermato la S.N.U.P.A.T. nella convinzione che il rottame di cui trattasi fosse esente dai contributi.
paragrafo 12
La Corte osserva che la lettera del 17 aprile 1958 aveva reso perfettamente chiaro che la convenuta intendeva -equiparare alle risorse proprie solo il rottame scambiato fra imprese «localmente integrate». La S.N.U.P.A.T., i cui reparti non erano localmente integrati con quelli della Regie Renault, non poteva quindi ragionevolmente aspettarsi che le fosse concessa l'esenzione. Essa poteva tuttalpiù sperare nell'annullamento del rifiuto di esentare altro rottame, oltre al «rottame di gruppo» di cui alla menzionata lettera. Anche sotto questo profilo, non vi era quindi alcuna certezza né alcuna ragionevole probabilità.
paragrafo 13
La sentenza S.N.U.P.A.T. ha del resto posto fine a tale speranza: la Corte dichiarava che il rottame consegnato alla S.N.U.P.A.T. dalla Regie Renault era soggetto ai contributi. Il successivo rifiuto della convenuta di revocare le concesse esenzioni non poteva perciò in alcun modo trarre in inganno la S.N.U.P.A.T. circa la sua situazione. La censura in esame è perciò del pari infondata.
paragrafo 14
Le considerazioni sopra svolte portano ad escludere che fra il comportamento della convenuta a l'asserito danno sussista un. nesso causale. Il ricorso va pertanto respinto come infondato.

SENTENZA › IN DIRITTO › Le spese

paragrafo 1
A norma dell'articolo 79, paragrafo 2, del Regolamento di procedura il soccombente va condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente su tutti i motivi dedotti e dove quindi sopportare le spese del giudizio.

Dispositivo

Letti gli atti di causa; Sentita la relazione del giudice relatore; Sentite le deduzioni orali delle parti; Sentite le conclusioni dell'avvocato generale; Visto l'articolo 40 del Trattato C.E.C.A. ; Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.; Visto il Regolamento della Corte di Giustizia ed in ispecie l'articolo 69, paragrafo 2; LA CORTE respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1o Il ricorso è respinto perché infondato. 2o Le spese di causa sono poste a carico della ricorrente.

Firme

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 16 dicembre 1963. Donner Hammes Trabucchi Delvaux Rossi Lecourt Strauss Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 16 dicembre 1963. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente A. M. Donner

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