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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 506 del 11/01/2019 (Rv. 652609 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Individuazione - Riferimento alla sede di effettiva prestazione del servizio - Utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio della stessa amministrazione - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652609-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

In tema di controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, in quanto la "ratio legis" è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio. (Nella specie, la S.C., risolvendo un conflitto di competenza sollevato dal tribunale davanti al quale il giudizio era stato riassunto in seguito alla declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto, ha attribuito la competenza a quest'ultimo, in quanto la controversia era stata promossa da una docente di scuola media che, benché fosse stata assegnata, previa procedura di mobilità, ad un determinato ambito regionale, al tempo dell'introduzione della causa svolgeva temporaneamente servizio in una scuola media di una diversa regione.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)