Sez. 2, Sentenza n. 11423 del 17/10/1992 (Rv. 479031 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Effetti - Demolizione ed ordine di riduzione in pristino | Distanza nelle costruzioni - Norme regolatrici contenute negli strumenti urbanistici - Carattere integrativo delle norme del codice civile - Violazione - Conseguenze - Norme regolatrici delle distanze contenute fra quelle volte a tutela del paesaggio od a regolare l'assetto urbanistico del territorio - Carattere integrativo - Sussistenza.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Effetti - Demolizione ed ordine di riduzione in pristino
Le norme degli strumenti urbanistici che regolano la distanza nelle costruzioni, comunque questa sia considerata nella sua semplice accezione di spazio tra edifici frontistanti o in riferimento al distacco tra fabbricato e confini o ancora nel suo rapporto con l'altezza dell'opera edilizia, hanno carattere integrativo delle norme del codice civile, che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino, trattandosi di disposizioni che tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati. Tale carattere le suddette norme rivestono e conservano anche se inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o, più in generale, a regolare l'assetto urbanistico del territorio, come quelle del regolamento edilizio e del Piano Regolatore del Comune di S. Marinella che rispettivamente all'art. 16 ed ai commi ventiduesimo e ventitreesimo delle "norme generali" stabiliscono il distacco dal confine dei "corpi bassi accessori".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)