Sez. 3, Sentenza n. 684 del 19/01/2010 (Rv. 610844 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA | Erronea indicazione della data di cessazione del rapporto - Poteri del giudice.
LOCAZIONE - DISDETTA
In tema di locazione, il giudice, ove accerti che, per erronea indicazione ovvero per avvenuta rinnovazione del contratto, l'effettiva data di scadenza dello stesso sia posteriore a quella indicata nell'atto di intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto, può dichiarare la cessazione del contratto per una data successiva, senza, per questo, incorrere nel vizio di extra o ultra petizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 com. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)