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Sez. L, Sentenza n. 3598 del 15/04/1994 (Rv. 486224 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo | Domanda di risoluzione - Diritto della parte non inadempiente al risarcimento dei danni - Ammissibilità - Determinazione ex art. 1223 cod. civ. - Criteri.
Stato
decisa il 1994-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486224-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo

Ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., la domanda proposta per la risoluzione di un rapporto contrattuale, in relazione all'inadempimento della controparte, non preclude alla parte non inadempiente il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, commisurato, ex art. 1223 cod. civ., all'incremento patrimoniale netto che avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto, escluso il pregiudizio che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)