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Sez. L, Sentenza n. 22911 del 09/09/2008 (Rv. 605324 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Pluralità di contratti a termine susseguitisi tra le stesse parti - Illegittimità del termine - Conseguenze - Liquidazione equitativa del danno subito dal lavoratore - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2008-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605324-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine susseguitisi tra le stesse parti per effetto dell'illegittimità dell'apposizione del termine, la liquidazione equitativa del danno subito dal lavoratore - nella specie, individuato nella scadenza del terzo anno successivo alla data di interruzione del rapporto - è suscettibile di sindacato in sede di legittimità ove l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale del giudice di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa sia carente di adeguata motivazione, non recante l'indicazione del processo logico e valutativo seguito nella scelta del parametro per la determinazione del danno, né la spiegazione delle ragioni per cui il periodo presumibile di durata della situazione reddituale creatasi alla scadenza del termine dichiarato illegittimo sia stato così predeterminato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)