Sez. 3, Sentenza n. 336 del 17/01/1979 (Rv. 396426 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE - PROCEDIMENTO PENALE - GIUDIZIO DI APPELLO - MANCATA CITAZIONE DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PER IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DA FATTO ILLECITO COSTITUENTE REATO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE - PROCEDIMENTO PENALE - GIUDIZIO DI APPELLO - MANCATA CITAZIONE DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PER IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DA FATTO ILLECITO COSTITUENTE REATO.*
Nel processo penale, la mancata citazione nel giudizio d'appello, ai sensi dell'art 517 cod proc pen, del coimputato non appellante - al quale, ai sensi dell'art 203 cod proc pen, debbono estendersi gli effetti favorevoli dell'impugnazione - non e causa di nullita di tale giudizio, il quale si svolge ritualmente fino alla sentenza che lo definisce e che estende automaticamente i suoi effetti favorevoli al detto non impugnante. (nella specie, trattandosi di responsabilita civile da fatto illecito, costituente reato, la Corte ha respinto la tesi del ricorrente, secondo cui la mancata citazione del coimputato non appellante aveva causato la nullita del giudizio d'appello ed aveva, di conseguenza, impedito la formazione di una sentenza penale irrevocabile, quale inizio del decorso del termine prescrizionale per il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art 2947 cod civ). (V 6811/77, mass n 136010; (V 3275/76, mass n 132765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)