Sez. 3, Sentenza n. 1064 del 04/02/1987 (Rv. 450623 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - ART. 5 LEGGE N. 203 DEL 1982 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - GIUDIZI INIZIATI SOTTO IL VIGORE DELLA NORMATIVA PREVIGENTE - INAPPLICABILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - ART. 5 LEGGE N. 203 DEL 1982 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - GIUDIZI INIZIATI SOTTO IL VIGORE DELLA NORMATIVA PREVIGENTE - INAPPLICABILITÀ.*
L'Onere di esperire il tentativo di composizione della controversia, prima di iniziare la causa di risoluzione del contratto - previsto dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982 per il caso che il concedente intenda far valere le inadempienze dell'affittuario di fondo rustico - non trova applicazione qualora la causa sia stata iniziata sotto l'impero della previgente normativa. (Conf 6255/84, mass n 437882).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)