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Sez. 3, Sentenza n. 1064 del 04/02/1987 (Rv. 450623 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - ART. 5 LEGGE N. 203 DEL 1982 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - GIUDIZI INIZIATI SOTTO IL VIGORE DELLA NORMATIVA PREVIGENTE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450623-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - ART. 5 LEGGE N. 203 DEL 1982 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - GIUDIZI INIZIATI SOTTO IL VIGORE DELLA NORMATIVA PREVIGENTE - INAPPLICABILITÀ.*

L'Onere di esperire il tentativo di composizione della controversia, prima di iniziare la causa di risoluzione del contratto - previsto dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982 per il caso che il concedente intenda far valere le inadempienze dell'affittuario di fondo rustico - non trova applicazione qualora la causa sia stata iniziata sotto l'impero della previgente normativa. (Conf 6255/84, mass n 437882).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)