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Sez. 3, Sentenza n. 8788 del 12/08/1991 (Rv. 473498 - 01)

Responsabilità civile - Proprietà di animali - In genere | Legge n. 968 del 1977 - Animali selvatici - Natura - Beni patrimoniali indisponibili dello Stato - Danni provocati alle cose da detti animali - Responsabilità ex art. 2043 a carico delle Regioni - Sussistenza - Regione Trentino Alto Adige - Attribuzione della responsabilità alle riserve di caccia rappresentate dalla Federazione provinciale della caccia.
Stato
decisa il 1991-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473498-01

Responsabilità civile - Proprietà di animali - In genere

A seguito della legge 27 dicembre 1977 n. 968 gli animali selvatici rientrano nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato (art. 826, secondo comma, cod. civ.), con la conseguenza che per i danni alle cose da essi provocati la responsabilità, che deve essere valutata alla stregua non del criterio specifico previsto dall'art. 2052 cod. civ. (facente riferimento esclusivamente alla proprietà o custodia di animali domestici) bensì dei principi generali ex art. 2043 cod. civ., deve essere imputata alle Regioni, alle quali è stata trasmessa la potestà di disciplinare la specifica materia, e nel caso della Regione Trentino Alto Adige va attribuita alle riserve di caccia rappresentate dalla Federazione provinciale della caccia, concessionaria "ex lege" della gestione dei terreni della Regione istituiti in riserva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)