DIRETTIVA 1999/13/CE DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),
considerando che il programma di azione delle Comunità in materia ambientale approvato dal Consiglio e dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, con le risoluzioni del 22 novembre 19734, del 17 maggio 19775, del 7 febbraio 19836, del 19 ottobre 19877 e del 1° febbraio 19938 sottolinea l'importanza della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento dell'aria;
considerando in particolare che nella risoluzione del 19 ottobre 1987 è stata sottolineata l'importanza di concentrare l'azione della Comunità, in particolare sull'attuazione di opportune norme per garantire un elevato livello di protezione della sanità pubblica e dell'ambiente;
considerando che la Comunità europea e i suoi Stati membri sono parti del Protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla lotta contro le emissioni dei composti organici volatili per ridurne i flussi transfrontalieri e i flussi di prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne risultano, in modo da proteggere la salute e l'ambiente dagli effetti nocivi;
considerando che l'inquinamento dovuto ai composti organici volatili in uno Stato membro influenza spesso l'aria e l'acqua di altri Stati membri; che, a norma dell'articolo 130 R del trattato, è necessaria un'azione a livello della Comunità;
considerando che l'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, a causa delle loro caratteristiche, provoca emissioni di composti organici nell'aria che possono essere nocive per la sanità pubblica e/o contribuiscono alla formazione locale e transfrontaliera di ossidanti fotochimici nello strato limite della troposfera che causano danni alle risorse naturali, di estrema importanza ambientale ed economica, e, in talune condizioni di esposizione, hanno effetti nocivi per la salute umana;
considerando che la forte incidenza negli ultimi anni di elevate concentrazioni di ozono nella troposfera ha sollevato diffuse preoccupazioni circa il loro impatto sulla sanità pubblica e l'ambiente;
considerando che occorre pertanto un'azione preventiva per proteggere la sanità pubblica e l'ambiente dalle conseguenze di emissioni particolarmente nocive dovute all'uso di solventi organici e garantire il diritto dei cittadini ad un ambiente sano e pulito;
considerando che le emissioni di composti organici possono essere evitate o ridotte in molte attività ed impianti, dato che esistono o saranno disponibili nei prossimi anni prodotti di sostituzione meno nocivi; che, ove non esistano prodotti di sostituzione adeguati, si dovrebbero adottare altre misure tecniche per ridurre le emissioni nell'ambiente per quanto fattibile dal punto di vista economico e tecnico;
considerando che l'uso di solventi organici e le emissioni di composti organici aventi gravi effetti per la sanità pubblica dovrebbero essere ridotti per quanto tecnicamente possibile;
considerando che gli impianti e i procedimenti contemplati della presente direttiva dovrebbero come minimo essere registrati se non sono soggetti ad autorizzazione secondo il diritto comunitario o nazionale;
considerando che gli impianti esistenti e le attività dovrebbero, se del caso, essere adattati, entro un termine congruo, in modo da soddisfare i requisiti stabiliti per i nuovi impianti e le nuove attività; che tale termine dovrebbe corrispondere ai tempi previsti per conformarsi alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento9;
considerando che le parti pertinenti di impianti esistenti che richiedono modificazioni sostanziali devono in via di principio essere conformi alle nuovo norme per l'apparecchiatura sostanzialmente modificata;
considerando che i solventi organici sono usati in molti diversi tipi di impianti e di attività e che, pertanto, oltre ai requisiti generali, si dovrebbero definire requisiti specifici e, nel contempo, soglie per le dimensioni degli impianti o delle attività che devono conformarsi alla presente direttiva;
considerando che un elevato livello di protezione ambientale comporta la fissazione e il conseguimento di limitazioni delle emissioni di composti organici e opportune condizioni operative, in linea con il principio delle migliori tecniche disponibili, per taluni impianti e talune attività che usano solventi organici nella Comunità;
considerando che in alcuni casi gli Stati membri possono dispensare i gestori dal conformarsi ai valori limite di emissione, in quanto altre misure, quali l'uso di tecniche o prodotti con tenore di solventi basso o nullo, forniscono strumenti alternativi per conseguire riduzioni equivalenti delle emissioni;
considerando che si dovrebbe opportunamente tener conto delle misure di limitazione delle emissioni adottate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva;
considerando che, grazie a soluzioni alternative di riduzione, è possibile conseguire lo scopo della presente direttiva in maniera più efficace rispetto all'attuazione di valori limite di emissione uniformi; che gli Stati membri possono pertanto dispensare gli impianti esistenti dal conformarsi ai limiti di emissione se attuano un piano nazionale che, entro i termini di attuazione della presente direttiva, porti almeno ad una pari riduzione delle emissioni di composti organici da queste attività e da questi impianti;
considerando che agli impianti esistenti, che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE e che rientrano in uno piano nazionale, non possono in alcun caso non applicarsi le disposizioni di tale direttiva, compreso l'articolo 9, paragrafo 4;
considerando che in molti casi gli impianti nuovi ed esistenti e quelli di piccole e medie dimensioni possono essere autorizzati a conformarsi a requisiti meno rigorosi, onde conservare la loro competitività;
considerando che per il settore pulitura a secco è opportuna una soglia zero, fatte salve esenzioni specifiche;
considerando che è necessario controllare le emissioni, compresa l'applicazione di tecniche di misurazione per valutare le concentrazioni di massa o la qualità di sostanze inquinanti che possono essere rilasciate nell'ambiente;
considerando che i gestori dovrebbero ridurre le emissioni di solventi organici, comprese quelle diffuse, nonché le emissioni di composti organici; che un piano di gestione dei solventi costituisce un importante strumento di verifica al riguardo; che è possibile fornire degli orientamenti, ma che il piano di gestione dei solventi non è ancora maturo per poter stabilire una metodologia comunitaria;
considerando che gli Stati membri devono stabilire una procedura da seguire e le misure da adottare qualora vengano superate le limitazioni delle emissioni;
considerando che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per garantire lo scambio di informazioni sull'attuazione della direttiva e sui progressi realizzati nella ricerca delle soluzioni alternative,
Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione La presente direttiva mira a prevenire o a ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di composti organici volatili nell'ambiente, principalmente nell'aria, e i rischi potenziali per la salute umana mediante misure e procedure da attuare per quanto riguarda le attività di cui all'allegato I, nella misura in cui l'esercizio delle medesime comporti il superamento delle soglie di consumo di solvente di cui all'allegato II A.
Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) impianto un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività rientranti nell'ambito di applicazione definito nell'articolo 1 e qualsiasi altra attività direttamente correlata che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel sito suddetto e possano influire sulle emissioni;
2) impianto esistente un impianto in funzione o, nell'ambito della legislazione vigente anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva, un impianto autorizzato o registrato o che abbia costituito oggetto, a giudizio dell'autorità competente, di una domanda di autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro un anno dalla data di recepimento della presente direttiva;
3) piccolo impianto un impianto che figura nella fascia di soglia più bassa dei punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16, o 17 dell'allegato II A, ovvero per le altre attività dell'allegato II A, che hanno un consumo di solventi inferiore a 10 tonnellate all'anno;
4) modifica sostanziale:
- per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE, la definizione ivi specificata,
- per un piccolo impianto, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25 %. Qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente è anch'essa considerata modifica sostanziale,
- per tutti gli altri impianti, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10 %. Qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente è anch'essa considerata modifica sostanziale;
5) autorità competente la o le autorità o gli organismi incaricati, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva;
6) gestore qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'impianto oppure, se previsto dalla legislazione nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico del medesimo;
7) autorizzazione una decisione scritta in base alla quale l'autorità competente concede il permesso di esercizio di un impianto o di parte di esso;
8) registrazione una procedura, specificata in un atto giuridico, che comporta almeno la notifica all'autorità competente, da parte del gestore, della sua intenzione di gestire un impianto o un'attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
9) emissione qualsiasi scarico di composti organici volatili da un impianto nell'ambiente;
10) emissioni diffuse qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua, non contenuta negli scarichi gassosi di composti organici volatili nonché, tranne se altrimenti indicato nell'allegato II A, i solventi contenuti in qualsiasi prodotto. Sono comprese le emissioni non catturate scaricate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili;
11) scarichi gassosi gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in m³/h in condizioni standard;
12) emissioni totali la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi;
13) valore limite di emissione la massa di composti organici volatili, espressa in base a taluni parametri specifici, alla concentrazione, alla percentuale e/o al livello di un'emissione, calcolati in condizioni standard N, che non può essere superata in uno o più periodi di tempo;
14) sostanze qualsiasi elemento chimico e i suoi composti quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in forma solida, liquida o gassosa;
15) preparato le miscele o le soluzioni composte di due o più sostanze;
16) composto organico qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
17) composto organico volatile (COV) qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della presente direttiva, la frazione di creosoto che supera il valore indicato per la pressione di vapore alla temperatura di 293,15 K è considerata come un COV;
18) solvente organico qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti e che non subisca una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
19) solvente organico alogenato un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;
20) rivestimento ogni preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un effetto decorativo, protettivo o funzionale;
21) adesivo qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un prodotto;
22) inchiostro un preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato in un'attività di stampa per stampare testi o immagini su una superficie;
23) vernice un rivestimento trasparente;
24) consumo il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
25) input la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi riciclati all'interno e all'esterno dell'impianto, che vengono registrati ogniqualvolta vengano utilizzati per svolgere l'attività;
26) riutilizzo di solventi organici l'uso di solventi organici recuperati da un impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile, ad esclusione dello smaltimento definitivo, come rifiuti, dei solventi organici recuperati;
27) flusso di massa la quantità di COV scaricata, espressa in unità di massa/ora;
28) capacità nominale la massa massima di solventi organici immessi in un impianto, espressa in media giornaliera, se l'impianto funziona in condizioni di esercizio normale e con il rendimento previsto;
29) esercizio normale tutti i periodi di funzionamento di un impianto o di un'attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, arresto e manutenzione delle attrezzature;
30) condizioni di confinamento le condizioni nelle quali un impianto è gestito in maniera tale che i COV scaricati dall'attività sono raccolti ed evacuati in modo controllato mediante un camino o un dispositivo di abbattimento e non sono quindi completamente diffusi;
31) condizioni standard una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;
32) media su 24 ore la media aritmetica di tutte le letture valide effettuate nel periodo di 24 ore di esercizio normale;
33) operazioni di avviamento e di arresto le operazioni di messa in servizio, messa fuori servizio, interruzione di un'attività, di un elemento dell'impianto o di un serbatoio. Le fasi regolari di oscillazione di un'attività non devono essere considerate come avviamenti e arresti.
Articolo 3 Obblighi che si applicano ai nuovi impianti Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
1) tutti i nuovi impianti siano conformi agli articoli 5, 8 e 9;
2) tutti i nuovi impianti non contemplati dalla direttiva 96/61/CE siano soggetti a registrazione o ad autorizzazione prima di entrare in funzione.
Articolo 4 Obblighi che si applicano agli impianti esistenti Fatta salva la direttiva 96/61/CE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
1) gli impianti esistenti siano conformi agli articoli 5, 8 e 9 entro il 31 ottobre 2007;
2) tutti gli impianti esistenti siano registrati o autorizzati entro e non oltre il 31 ottobre 2007;
3) gli impianti esistenti che devono essere autorizzati o registrati secondo il piano di riduzione di cui all'allegato II B ne trasmettano notifica alle autorità competenti entro e non oltre il 31 ottobre 2005;
4) se un impianto:
- è sottoposto a modifica sostanziale, oppure - rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'impianto oggetto della modifica sostanziale verrà trattata come un nuovo impianto oppure come un impianto esistente, purché le emissioni totali dell'intero impianto non superino quelle che si sarebbero ottenute se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse stata trattata come un nuovo impianto.
Articolo 5 Requisiti 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie o precisando le condizioni dell'autorizzazione o emanando regole generali vincolanti affinché siano osservati i paragrafi da 2 a 12.
2. Tutti gli impianti sono conformi: a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi e ai valori di emissione diffusa o ai valori limite di emissione totale nonché ad altri requisiti indicati nell'allegato II A; o b) ai requisiti del piano di riduzione di cui all'allegato II B.
3. a) Per quanto riguarda le emissioni diffuse, gli Stati membri applicano i valori di emissione diffusa agli impianti come valore limite di emissione. Tuttavia, qualora si comprovi all'autorità competente che per un singolo impianto questo valore non è tecnicamente ed economicamente fattibile, l'autorità competente può fare un'eccezione per tale singolo impianto, sempreché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente. Per ogni deroga il gestore deve comprovare all'autorità competente che viene utilizzata la migliore tecnica disponibile. b) Le attività che non possono essere gestite in condizioni di confinamento possono essere dispensate dai controlli di cui all'allegato II A, qualora tale possibilità sia esplicitamente menzionata in detto allegato. In tal caso si ricorrerà al piano di riduzione di cui all'allegato II B, a meno che si comprovi all'autorità competente che questa opzione non è tecnicamente ed economicamente fattibile. In questo caso, il gestore deve comprovare all'autorità competente che viene utilizzata la miglior tecnica disponibile.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle deroghe di cui alle lettere a) e b) a norma dell'articolo 11.
4. Per gli impianti che non usano il piano di riduzione, eventuali dispositivi di abbattimento installati dopo la data di recepimento della presente direttiva devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato II A.
5. Gli impianti adibiti a due o più attività che individualmente superano le soglie di cui all'allegato II A devono: a) per le sostanze specificate nei paragrafi 6, 7 e 8, soddisfare i requisiti di dette disposizioni per ciascuna attività; b) per tutte le altre sostanze: i) soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 per ciascuna attività, oppure ii) avere emissioni totali che non superino quelle che si sarebbero avute applicando il disposto del punto i).
6. Le sostanze o i preparati ai quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai sensi della direttiva 67/548/CEE10, sono assegnate, o sui quali devono essere apposte, le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 sono sostituiti, quanto prima e nei limiti del possibile, e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, paragrafo 1, con sostanze o preparati meno nocivi.
7. Per gli effluenti dei COV di cui al paragrafo 6, vale a dire effluenti in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura di cui al detto paragrafo è uguale o superiore a 10 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 2 mg/Nm³. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.
8. Per gli effluenti dei COV alogenati cui sono state assegnate etichette con la frase di rischio R40, vale a dire effluenti in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano l'etichettatura R40 è uguale o superiore a 100 g/h, deve essere rispettato un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.
Gli effluenti dei COV di cui ai paragrafi 6 e 8 devono essere controllati come emissioni di impianto in condizioni di confinamento, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente.
9. Gli effluenti dei COV ai quali, dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, viene assegnata, o che devono riportare, una delle frasi di rischio di cui ai paragrafi 6 e 8 devono rispettare quanto prima i valori limite di emissione specificati, rispettivamente, nei paragrafi 7 e 8.
10. Sono adottate tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. Gli impianti esistenti che utilizzano un dispositivo di abbattimento esistente e sono conformi ai valori limite di emissione di:
- 50 mg C/Nm³ in caso di incenerimento,
- 150 mg C/Nm³ per qualsiasi altro dispositivo di abbattimento sono esonerati dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all'allegato II A per un periodo di dodici anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 15, a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non superino le emissioni che si sarebbero verificate osservando tutti i requisiti indicati nella suddetta tabella.
12. Né il piano di riduzione né l'applicazione del paragrafo 11 o dell'articolo 6 esonerano gli impianti che scaricano sostanze specificate ai paragrafi 6, 7 e 8 dall'obbligo di conformarsi ai requisiti indicati in tali paragrafi.
13. Qualora sia effettuata una valutazione del rischio, ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio11 e del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione12 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e della direttiva 93/67/CEE della Commissione13, di una qualsiasi delle sostanze che comportano l'etichettatura R40, R60 o R61, disciplinate nell'ambito della presente direttiva, la Commissione esamina le conclusioni della valutazione del rischio e adotta, se del caso, le misure necessarie.
Articolo 6 Piani nazionali 1. Fatta salva la direttiva 96/61/CE, gli Stati membri possono definire e attuare piani nazionali per ridurre le emissioni delle attività e degli impianti industriali di cui all'articolo 1, escluse le attività 4 e 11 dell'allegato II A. Nessuna delle altre attività può essere esclusa dall'ambito di applicazione della presente direttiva con un piano nazionale. Questi piani devono portare ad una riduzione delle emissioni annue di COV prodotte dagli impianti esistenti contemplati dalla presente direttiva, entro lo stesso termine e come minimo di entità pari a quella che si sarebbe ottenuta applicando i limiti di emissione di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'allegato II, durante il periodo di validità del piano nazionale. Il piano nazionale, aggiornato se del caso, sarà presentato nuovamente alla Commissione ogni tre anni.
Lo Stato membro che definisce e attua i piani nazionali può dispensare gli impianti esistenti dall'applicazione dei valori limite di emissione di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'allegato II. Un piano nazionale non può in alcun caso dispensare un impianto esistente dall'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 96/61/CE.
2. Un piano nazionale comprende un elenco delle misure adottate o da adottare per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, compresi i dettagli del meccanismo di controllo proposto, nonché obiettivi di riduzione intermedia vincolanti, con riferimento ai quali sia possibile misurare i progressi realizzati. Esso è compatibile con la normativa comunitaria vigente in materia, comprese le pertinenti disposizioni della presente direttiva, ed include:
- un'identificazione dell'attività o delle attività a cui il piano si applica;
- la riduzione delle emissioni che tali attività devono raggiungere e che corrisponde a quella che si sarebbe ottenuta applicando i limiti di emissione di cui al paragrafo 1;
- il numero di impianti interessati dal piano e le relative emissioni totali nonché le emissioni totali di ogni attività.
Il piano include inoltre una descrizione dettagliata della serie di strumenti tramite i quali verranno applicati i suoi requisiti, la prova dell'applicabilità di tali strumenti e una descrizione dettagliata dei metodi attraverso i quali verrà comprovata la conformità al piano.
3. Lo Stato membro trasmette il piano alla Commissione. Al piano va allegata una documentazione di sostegno, sufficiente ad accertare che l'obiettivo di cui al paragrafo 1 sarà raggiunto, nonché qualsiasi altra documentazione espressamente richiesta dalla Commissione. Agli impianti esistenti che subiscono una modifica sostanziale continua ad essere applicato il piano nazionale, purché vi rientrassero prima di subire tale modifica sostanziale.
4. Lo Stato membro designa un'autorità nazionale per la raccolta e la valutazione delle informazioni di cui al paragrafo 3 e per l'attuazione del piano nazionale.
5. a) La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 13 circa i criteri per la valutazione dei piani nazionali, al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva. b) Se la Commissione, nell'esaminare il piano, il piano ripresentato o le relazioni sui progressi compiuti presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11, ritiene che i risultati del piano non saranno raggiunti entro il termine stabilito, ne informa lo Stato membro e il comitato di cui all'articolo 13, esponendo i motivi di questo suo parere, entro sei mesi dal ricevimento del piano o della relazione. Entro i tre mesi successivi lo Stato membro notifica alla Commissione le misure correttive che intende adottare per garantire il conseguimento degli obiettivi e ne informa il comitato.
6. Se entro sei mesi dalla notificazione delle misure correttive la Commissione decide che queste misure sono insufficienti a garantire il conseguimento dell'obiettivo del piano entro il termine stabilito, lo Stato membro è obbligato a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'allegato II entro il termine specificato nella presente direttiva per gli impianti esistenti. La Commissione informa della sua decisione il comitato di cui all'articolo 13.
Articolo 7 Sostituzione 1. La Commissione assicura lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le attività interessate sull'uso di sostanze organiche e sui loro sostituti potenziali. Essa esamina - l'idoneità all'uso,
- i possibili effetti sulla salute umana in generale e in particolare quelli derivanti dall'esposizione per motivi professionali,
- gli effetti potenziali sull'ambiente e - le conseguenze economiche, in particolare i costi e i vantaggi delle soluzioni disponibili allo scopo di fornire linee guida sull'uso di sostanze e di tecniche aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana. In seguito allo scambio di informazioni la Commissione pubblica le linee guida per ciascuna attività.
2. Gli Stati membri provvedono affinché si tenga conto delle linee guida di cui al paragrafo 1 ai fini dell'autorizzazione e della formulazione di regole generali vincolanti.
Articolo 8 Controlli 1. Gli Stati membri introducono l'obbligo per il gestore di un impianto contemplato dalla presente direttiva di fornire una volta all'anno o su richiesta all'autorità competente dati che consentano a quest'ultima di verificare la conformità alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che i canali muniti di dispositivi di abbattimento e con più di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico siano oggetto di un controllo continuo delle emissioni onde verificarne la conformità.
3. Negli altri casi gli Stati membri provvedono affinché vengano eseguite misurazioni continue o periodiche. Per le misurazioni periodiche si devono ottenere almeno tre letture durante ogni misurazione.
4. Non sono richieste misurazioni quando il dispositivo di abbattimento di fine ciclo non è tenuto a conformarsi alla presente direttiva.
5. La Commissione organizza uno scambio di informazioni sull'applicazione dei piani di gestione dei solventi negli Stati membri, sulla base dei dati relativi all'applicazione della presente direttiva nei tre anni successivi alla data di cui all'articolo 15.
Articolo 9 Conformità ai valori limite di emissione 1. Si deve fornire all'autorità competente una prova soddisfacente della conformità:
- ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite di emissione diffusa e ai valori limite di emissione totale;
- ai requisiti del piano di riduzione di cui all'allegato II B;
- alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3.
Nell'allegato III sono indicate linee guida sui piani di gestione dei solventi che consentono di dimostrare la conformità a questi parametri.
Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione.
2. La conformità è nuovamente verificata dopo una modifica sostanziale.
3. In caso di misurazioni continue la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se: a) nessuna delle medie, nel corso di 24 ore di esercizio normale, supera i valori limite di emissione, e b) nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione stabiliti di un fattore superiore a 1,5.
4. Per le misurazioni periodiche la conformità ai valori limite di emissione è considerata raggiunta se nel corso di un controllo: a) la media di tutte le letture non supera i valori limite di emissione e b) nessuna delle medie orarie supera il valore limite di emissione stabilito di un fattore superiore a 1,5.
5. La conformità alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 7 e 8, è verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso, ove non altrimenti specificato nell'allegato II A.
Articolo 10 Violazioni Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che, qualora si accerti una violazione della presente direttiva: a) il gestore informi l'autorità competente e adotti le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità; b) se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana e fino a che la conformità non venga ripristinata alle condizioni di cui alla lettera a), l'esercizio dell'attività sia sospeso.
Articolo 11 Sistemi di informazione e relazioni 1. Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva sotto forma di relazione. Tale relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE14. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. Gli Stati membri pubblicano le relazioni contemporaneamente alla loro trasmissione alla Commissione, fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/313/CEE15. La prima relazione verte sui primi tre anni successivi alla data di cui all'articolo 15.
2. Le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 comprendono, in particolare, dati sufficienti e rappresentativi atti a dimostrare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 5 e, se del caso, all'articolo 6.
3. La Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva in base ai dati forniti dagli Stati membri al più tardi cinque anni dopo la presentazione delle prime relazioni da parte degli Stati membri. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione corredata, se necessario, di proposte.
Articolo 12 Accesso del pubblico all'informazione 1. Fatto salvo quanto stabilito nella direttiva 90/313/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che almeno le domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali degli impianti per i quali sia necessaria un'autorizzazione ai sensi della direttiva 96/61/CE siano rese accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico, affinché quest'ultimo possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. Fatto salvo quanto stabilito nella direttiva 96/61/CE, non è obbligatorio modificare la presentazione dell'informazione destinata al pubblico.
Anche la decisione dell'autorità competente, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve essere messa a disposizione del pubblico.
Le regole generali vincolanti applicabili agli impianti e l'elenco delle attività registrate e autorizzate sono messi a disposizione del pubblico.
2. I risultati delle operazioni di controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione o della registrazione di cui agli articoli 8 e 9 e in possesso dell'autorità competente, vengono messi a disposizione del pubblico.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le restrizioni riguardanti i motivi di rifiuto, da parte delle pubbliche autorità, di fornire informazioni, compresa la riservatezza commerciale ed industriale di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/313/CEE.
Articolo 13 Comitato La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Articolo 14 Sanzioni Gli Stati membri decidono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali emanate in attuazione della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni decise devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 15 e notificano senza indugio ogni loro successiva modificazione.
Articolo 15 Recepimento 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il... aprile 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 16 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 17 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 1999. Per il Consiglio Il presidente J. TRITTIN (3) Parere del Parlamento europeo del 14 gennaio 1998 (GU C 34 del 2.2.1998, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 16 giugno 1998 (GU C 248 del 7.8.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 21 ottobre 1998 (GU C 341 del 9.11.1998, pag. 70).