Sez. 1, Sentenza n. 6392 del 13/11/1997 Cc. (dep. 19/02/1998) Rv. 209833 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | "Per saltum" - Vizi deducibili - Sono limitati alla violazione di legge - Conseguenze in tema di vizi della motivazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
Il ricorso "per saltum" proposto a norma dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., è limitato alla sola violazione di legge; in tale ambito può essere ricondotta esclusivamente la mancanza (o mera apparenza) della motivazione, ma non la sua incompletezza o illogicità. Ne consegue che tale mezzo di impugnazione non è consentito allorché si deduca l'inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire, ai sensi dell'art. 292, comma secondo, lettera c), e 2-ter, stesso codice, l'ordinanza impositiva della misura cautelare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che questa conclusione risponde a un principio generale dell'ordinamento processuale penale, secondo il quale non è possibile omettere il gravame di merito in caso di vizio di motivazione riparabile dal giudice dell'appello o da quello del riesame, abilitati entrambi a integrare la motivazione stessa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)