diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1034 del 28/01/2002 (Rv. 551907 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Finalità - Requisiti - Fattispecie in tema di ripresa a tassazione, ai fini IRPEG, dei maggiori ricavi da vendite immobiliari accertati mediante stima.
Stato
decisa il 2002-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551907-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

L'obbligo di motivazione - previsto, a pena di nullità, dall'art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - dell'avviso di accertamento relativo ai maggiori ricavi derivanti da vendite immobiliari, non contabilizzati ai fini IRPEG ed accertati mediante stima dell'ufficio tecnico erariale, è soddisfatto allorché sia enunciato il criterio astratto di valutazione adoperato, in modo da porre il contribuente in grado di contestare la pretesa fiscale, atteso che funzione della motivazione è delimitare l'ambito delle ragioni addotte o adducibili dall'amministrazione e consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)