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Sez. 3, Sentenza n. 2296 del 19/03/1990 (Rv. 466057 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - DISCIPLINA - AMBITO DI APPLICAZIONE - DEBITI DI VALORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466057-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - DISCIPLINA - AMBITO DI APPLICAZIONE - DEBITI DI VALORE - ESCLUSIONE.*

L'art. 1283 cod. civ., il quale contempla i casi in cui gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo), riguarda solo le obbligazioni di valuta (o pecuniarie) e, pertanto, non è estensibile ai debiti di valore, quali sono quelli derivanti da responsabilità risarcitoria. (Conf S.U. 10 dicembre 1984 n. 6476, mass n 438050).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)