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Sez. 6, Sentenza n. 2123 del 15/11/1969 Ud. (dep. 15/04/1970) Rv. 114456 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - IN GENERE - PROFITTO - CARATTERE DELLA INGIUSTIZIA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114456-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - IN GENERE - PROFITTO - CARATTERE DELLA INGIUSTIZIA - NECESSITA.*

Per la sussistenza del delitto di truffa occorre che, oltre agli altri requisiti richiesti dall'art 640 cod pen, il profitto conseguito dall'agente sia realmente ingiusto. Conseguentemente la configurabilita del delitto e esclusa quando il profitto, anche se conseguito fraudolentemente, sia oggettivamente legittimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)