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Sez. 6, Sentenza n. 1625 del 17/04/1996 Cc. (dep. 04/06/1996) Rv. 204888 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Reati politici e diritti fondamentali della persona | Atti persecutori contro il soggetto in caso di estradizione - Causa ostativa - Definizione di atto persecutorio - Rischio di ritorsione da parte del soggetto offeso dal reato - Atto persecutorio - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204888-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Reati politici e diritti fondamentali della persona

La disposizione dell'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., che prevede quale causa ostativa alla estradizione la fondata ragione per ritenere che l'imputato o il condannato verranno sottoposti ad atti persecutori o discriminatori per motivi, fra gli altri, di condizioni personali o sociali, amplia e ricalca la norma di cui all'art. 3, comma secondo, della Convenzione europea di estradizione e costituisce applicazione, nella materia della estradizione, del più generale principio di salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla libertà ed alla sicurezza contro qualsiasi forma di discriminazione, che potrebbe essere attuata con lo strumento della domanda di estradizione da parte dello Stato estero. L'atto persecutorio e discriminatorio, pertanto, è quello che, in quanto mascherato sotto forma di domanda di estradizione per perseguire un determinato reato, costituisce lo scopo dissimulato che lo stesso Stato richiedente mira a realizzare per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, laddove dallo "status" del soggetto, connesso ad una o più delle suddette posizioni, dipendano, nell'ordinamento interno del suddetto Stato richiedente, situazioni di oggettivo pregiudizio reale o potenziale. L'atto persecutorio ostativo alla estradizione passiva, invece, non è quello che all'estradando potrebbe derivare, una volta che lo stesso fosse consegnato allo Stato richiedente, da atti di ritorsione o di vendetta, in suo danno compiuti dal soggetto offeso dal reato a titolo puramente personale, giacché una siffatta condotta lo Stato estero non solo non può fare propria, ma è tenuto a prevenire, evitare e punire, secondo i principi dell'ordinamento giuridico interno ed internazionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 698 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)