Sez. 3, Sentenza n. 4452 del 13/12/1995 Cc. (dep. 13/02/1996) Rv. 204466 - 01
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - In genere | D.Lgs. n. 12 del 1991 - Modifica dell'art. 321 cod. proc. pen. - Polizia giudiziaria - Attività ad iniziativa - Sequestro preventivo - Inclusione.
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - In genere
Gli artt. 347 e 348 cod. proc. pen. attribuiscono alla Polizia Giudiziaria, nel periodo antecedente alla comunicazione della notizia di reato ed in quello successivo, il potere di espletare un ventaglio di attività ad iniziativa. Tra le attività - libere e tipicizzate, tutte tese all'assicurazione delle fonti di prova - che la Polizia Giudiziaria è autonomamente legittimata ad effettuare deve ricomprendersi, dopo la modifica introdotta con il D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 nell'art. 321 cod. proc. pen., anche il sequestro preventivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 347, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 347, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348, Decreto Legisl. 14/01/1991 num. 12 art. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)