Sez. 1, Sentenza n. 1847 del 11/06/1968 (Rv. 333790 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - DELLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA EDILIZIA - AZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORDINARIA - PRESCRIZIONE - ORDINARIA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - DELLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA EDILIZIA - AZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORDINARIA - PRESCRIZIONE - ORDINARIA.*
L'Azione della finanza per il pagamento dell'imposta ordinaria di registro, in caso di incorsa decadenza dalle agevolazioni tributarie concesse nel settore dell'edilizia con le leggi 2 luglio 1949, n.408, e 15 aprile 1954, n.112, si prescriveva - prima dell'entrata in vigore delle leggi 2 febbraio 1960 n.35, e 6 ottobre 1962, n.1493- con il decorso di anni dieci dalla data in cui si era verificata la decadenza. Poiche le leggi particolari nella materia non disponevano diversamente e non trovando applicazione nel caso gli artt. 136, 137 e 138 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269), doveva, invero farsi ricorso alla regola generale di diritto comune di cui all'art.2946 cod.civ.. conforme alla sent. N. 2749-66, massima n. 325247.*
Riferimenti normativi: Legge 06/10/1962 num. 1493 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 137, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 138, Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Legge 02/02/1960 num. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)