Sez. 3, Sentenza n. 677 del 06/11/1981 Ud. (dep. 25/01/1982) Rv. 151750 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CONCORSO FORMALE DI REATI - DIFFERENZA - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REATO CONTINUATO ANCHE ALLE CONTRAVVENZIONI - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CONCORSO FORMALE DI REATI - DIFFERENZA - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REATO CONTINUATO ANCHE ALLE CONTRAVVENZIONI - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
In tema di reato continuato, l'art. 81 cod. pen. non pone alcuna distinzione tra delitti e contravvenzioni. La norma, infatti, si riferisce ai reati in genere e reati sono sia i delitti che le contravvenzioni. La riduzione dei diversi reati, purché non eterogenei, in un trattamento sanzionatorio unico, rientra nelle previsioni di detta norma alla sola condizione che in tema di continuazione l'elemento soggettivo comune ai reati presi in esame sia il dolo e non la colpa: tale limitazione non sussiste, invece, per il concorso formale, il quale, legato come è ai molteplici effetti lesivi di una unica Azione od omissione, può anche derivare da mera colpa. (nella specie sono state considerate separatamente dal giudice di merito le violazioni alle norme antinfortunistiche in materia di lavoro, in relazione ai singoli posti di lavoro ed ai singoli piani di calpestio accessibili di una impalcatura a più piani predisposta per la tinteggiatura di un fabbricato. La suprema Corte ha, invece, annullato la decisione, ritenendo che possa ricorrere la continuazione tra le diverse violazioni). (V. Mass n 136969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)