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Sez. 6, Sentenza n. 52900 del 04/11/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268560 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Giudizio abbreviato - Libertà vigilata - Presupposti applicativi - Pena applicata in concreto - Valutazione - Necessità.
Stato
decisa il 2016-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268560-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

Ai fini della applicazione della misura della libertà vigilata all'esito del giudizio abbreviato, deve sempre aversi riguardo alla pena principale inflitta in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la sentenza che aveva applicato la misura contestualmente alla condanna dell'imputato alla pena finale di mesi otto di reclusione, essendo venuto meno il presupposto applicativo di cui all'art. 229, comma primo, n. 1), cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 229 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)