Sez. 1, Sentenza n. 8737 del 13/12/2002 Ud. (dep. 21/02/2003) Rv. 223694 - 01
CORTE DI ASSISE (COD. PROC. PEN. 1930) - IN GENERE | Deliberazione della sentenza - Partecipazione alla camera di consiglio anche dei giudici popolari supplenti - Eventuale ruolo decisionale rivestito - Onere della prova - Parte cui incombe - Individuazione.
CORTE DI ASSISE (COD. PROC. PEN. 1930) - IN GENERE
Nel giudizio di corte d'assise, qualora alla camera di consiglio per la deliberazione della sentenza abbiano partecipato anche i giudici supplenti, la prova di un eventuale loro ruolo attivo nella decisione deve essere fornita dalla parte che contesta la veridicità delle risultanze documentali (verbale di dibattimento, dispositivo e testo della sentenza), ma non può essere tratta né dal riferimento alla loro dichiarata "partecipazione" ad essa, non indicando necessariamente tale termine un apporto alla deliberazione, né dall'indicazione, nell'intestazione della sentenza, dei nominativi dei giudici supplenti che siano qualificati come tali, trattandosi di un'espressione ridondante e inidonea, di per sè, a inficiare la validità della sentenza.
Riferimenti normativi: Legge 10/04/1951 num. 287 art. 26 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)