Sez. L, Sentenza n. 7644 del 17/12/1986 (Rv. 449650 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL LAVORO DI UN OPERAIO DELL'INDUSTRIA CON IL BENEFICIO DEL TRATTAMENTO D'INTEGRAZIONE SALARIALE - TRATTAMENTO MUTUALISTICO - SUSSISTENZA - EQUIPARAZIONE EX ARTT. 4 LEGGE N. 164/1975 E 6 LEGGE N. 427/1975 DEI PERIODI DI INTEGRAZIONE SALARIALE A QUELLI DI EFFETTIVA PRESTAZIONE LAVORATIVA - CONSEGUENZE - INSORGENZA DELLA MALATTIA NEI SESSANTA GIORNI DALL'INIZIO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER INTERO - OBBLIGO - INIZIO DEL TRATTAMENTO DI MALATTIA - COINCIDENZA CON LA CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - ART. 3 LEGGE N. 464/1972 RELATIVO ALL'INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA C.I.G. - APPLICABILITÀ ANALOGICA ALL'INTERVENTO ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL LAVORO DI UN OPERAIO DELL'INDUSTRIA CON IL BENEFICIO DEL TRATTAMENTO D'INTEGRAZIONE SALARIALE - TRATTAMENTO MUTUALISTICO - SUSSISTENZA - EQUIPARAZIONE EX ARTT. 4 LEGGE N. 164/1975 E 6 LEGGE N. 427/1975 DEI PERIODI DI INTEGRAZIONE SALARIALE A QUELLI DI EFFETTIVA PRESTAZIONE LAVORATIVA - CONSEGUENZE - INSORGENZA DELLA MALATTIA NEI SESSANTA GIORNI DALL'INIZIO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER INTERO - OBBLIGO - INIZIO DEL TRATTAMENTO DI MALATTIA - COINCIDENZA CON LA CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - ART. 3 LEGGE N. 464/1972 RELATIVO ALL'INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA C.I.G. - APPLICABILITÀ ANALOGICA ALL'INTERVENTO ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di cassa integrazione guadagni, la sospensione dal lavoro di un operaio dell'industria con il beneficio del trattamento di integrazione salariale non determina la sospensione del rapporto quale considerata dagli artt. 7 e 30 CCNL 3 gennaio 1939 relativo al trattamento mutualistico di malattia, atteso che l'art. 4 della legge n. 164 del 1975 e l'art. 6 della legge n. 427 del 1975 hanno espressamente equiparato, ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa. Consegue che, anche se la malattia insorge nei sessanta giorni dall'inizio del trattamento di integrazione salariale, l'indennità giornaliera è dovuta per intero, e non nella misura ridotta di cui all'art. 30 CCNL cit., tenendo però conto che il diritto al trattamento di malattia sorge soltanto al momento della cessazione del trattamento di integrazione salariale, perché quest'ultimo, fino a quando è erogato, sostituisce il primo, come espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 464 del 1972 per l'intervento straordinario della C.i.G., norma applicabile analogicamente anche all'intervento ordinario. (V 2492/84, mass n 434505).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 4, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)