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Sez. L, Sentenza n. 5167 del 27/07/1983 (Rv. 430033 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - PRESTAZIONE OBIETTIVAMENTE NON UTILIZZABILE PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DATORE DI LAVORO - IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA DELLE CONTRAPPOSTE OBBLIGAZIONI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430033-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - PRESTAZIONE OBIETTIVAMENTE NON UTILIZZABILE PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DATORE DI LAVORO - IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA DELLE CONTRAPPOSTE OBBLIGAZIONI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Quando per uno sciopero (o per altra causa di forza maggiore) non imputabile al datore di lavoro, la prestazione del lavoratore che si presenta per fornire la propria opera non sia obiettivamente utilizzabile nel processo produttivo dell'azienda, si determina una impossibilità temporanea delle contrapposte obbligazioni che, finché dura l'impedimento, libera il lavoratore dall'Obbligo della prestazione di opera ed il datore di lavoro dall'Obbligo di corrispondere la retribuzione. (Conf 6245/79, mass n 402973).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)