Sez. L, Sentenza n. 5801 del 12/04/2012 (Rv. 622270 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigenti sanitari - Retribuzione dei dirigenti di struttura complessa - Inquadramento in posizione funzionale dell'ex XI livello - Necessità - Esercizio di fatto delle corrispondenti funzioni - Sufficienza - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In materia di trattamento economico dei dirigenti sanitari, ai sensi dell'art. 26, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 54 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 per l'area dirigenza ruoli sanitari, la spettanza della retribuzione riconosciuta ai dirigenti di struttura complessa, presuppone una "posizione funzionale posseduta" nell'ex XI livello, sicché, in difetto del relativo inquadramento, non è sufficiente lo svolgimento di fatto di corrispondenti funzioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 26 com. 2 lett. QU CORTE COST., Contr. Coll. 05/12/1996 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)