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Sez. 1, Sentenza n. 191 del 17/01/1978 (Rv. 389481 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE - OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO IMPLICANTE L'ASSUNZIONE DA PARTE DI UN TERZO DEI RELATIVI OBBLIGHI CON LIBERAZIONE IMMEDIATA DELL'IMPRENDITORE INSOLVENTE - EFFETTI - ESTINZIONE PER NOVAZIONE DEGLI OBBLIGHI DELLO IMPRENDITORE - SUCCESSIVA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - PRECLUSIONE - PREESISTENTE INSOLVENZA DELL'ASSUNTORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389481-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE - OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO IMPLICANTE L'ASSUNZIONE DA PARTE DI UN TERZO DEI RELATIVI OBBLIGHI CON LIBERAZIONE IMMEDIATA DELL'IMPRENDITORE INSOLVENTE - EFFETTI - ESTINZIONE PER NOVAZIONE DEGLI OBBLIGHI DELLO IMPRENDITORE - SUCCESSIVA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - PRECLUSIONE - PREESISTENTE INSOLVENZA DELL'ASSUNTORE - IRRILEVANZA.*

Ai sensi degli artt 137 quarto comma e 186 primo comma della legge fallimentare, l'omologazione del concordato preventivo, che preveda l'assunzione da parte di un terzo dei relativi obblighi con liberazione immediata dell'imprenditore insolvente, si traduce in una irreversibile e definitiva Estinzione per novazione degli obblighi di quest'ultimo, preclusiva della possibilita di successiva risoluzione del concordato medesimo. Tale principio non soffre deroga per il caso in cui venga accertata una situazione di preesistente insolvenza dell'assuntore, dato che la natura pubblicistica e non negoziale del procedimento di concordato non consente l'applicazione delle Disposizioni dettate dall'art 1274 secondo comma cod civ, in tema di mancata liberazione del debitore originario nell'ipotesi di pregressa insolvenza del nuovo debitore, le quali si riferiscono a rapporti svoltisi direttamente ed esclusivamente sul piano della autonomia negoziale. (V 3541/74, mass n 372057).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1274, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)