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Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

Testo in vigore al

Art. 35 Altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore

1. Il debitore o il creditore possono chiedere all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo di modificare o revocare l’ordinanza in ragione del fatto che le circostanze sulla cui base è stata emessa sono mutate.

2. L’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo può anche, se il diritto dello Stato membro di origine lo consente, modificare o revocare d’ufficio l’ordinanza in ragione di mutate circostanze.

3. Il debitore e il creditore possono, in ragione del fatto che hanno convenuto di transigere la controversia, chiedere congiuntamente all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo di revocare o modificare l’ordinanza o all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell’esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all’autorità competente per l’esecuzione in tale Stato membro di far cessare o limitare l’esecuzione dell’ordinanza.

4. Il creditore può chiedere all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell’esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all’autorità competente per l’esecuzione in tale Stato membro di modificare l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo mediante un adeguamento dell’esenzione applicata in tale Stato membro ai sensi dell’articolo 31 in ragione del fatto che sono già state applicate altre esenzioni per un importo sufficientemente elevato in relazione a uno o più conti tenuti in uno o più altri Stati membri e che pertanto si rende opportuno un adeguamento.

Art. 36 Procedura per i mezzi di ricorso di cui agli articoli 33, 34 e 35

1. La domanda relativa a un ricorso ai sensi degli articoli 33, 34 o 35 è presentata utilizzando il modulo di ricorso elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata.

2. La domanda è comunicata all’altra parte.

3. Fatto salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata dal debitore conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 35, paragrafo 3, la decisione sulla domanda è emessa dopo che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di far valere le rispettive ragioni, anche con appropriati strumenti della tecnologia della comunicazione previsti e accettati dal diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati.

4. La decisione è emessa senza indugio e in ogni caso non più tardi di 21 giorni dalla data in cui l’autorità giudiziaria o, se il diritto nazionale lo prevede, l’autorità competente per l’esecuzione ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi. La decisione è comunicata alle parti.

5.

La decisione di revocare o modificare l’ordinanza di sequestro conservativo e la decisione di limitare o far cessare l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo sono immediatamente esecutive.

Se il ricorso è stato presentato nello Stato membro di origine, l’autorità giudiziaria procede senza indugio, in conformità dell’articolo 29, alla trasmissione della decisione sul ricorso all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione utilizzando il modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2. Non appena ricevuta tale decisione, quest’ultima autorità provvede immediatamente affinché sia attuata.

Se la decisione sul ricorso riguarda un conto bancario tenuto nello Stato membro di origine, essa è attuata in relazione a tale conto bancario conformemente al diritto dello Stato membro di origine.

Se il ricorso è stato presentato nello Stato membro dell’esecuzione, la decisione sul ricorso è attuata in conformità del diritto dello Stato membro dell’esecuzione.

Art. 37 Impugnazione

Ciascuna parte ha il diritto di impugnare la decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 o 35. L’impugnazione è presentata utilizzando l’apposito modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Art. 38 Diritto di costituire garanzie in sostituzione del sequestro conservativo

1. Su domanda del debitore:

  1. a) l’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo può disporre il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo se il debitore fornisce a detta autorità giudiziaria una garanzia a concorrenza dell’importo dell’ordinanza, o una garanzia alternativa in una forma ammessa del diritto dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità giudiziaria e di valore almeno equivalente a tale importo;

  2. b) l’autorità giudiziaria competente o, se il diritto nazionale lo prevede, l’autorità competente per l’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione dispone la cessazione dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell’esecuzione se il debitore fornisce a detta autorità giudiziaria o autorità una garanzia per l’importo sottoposto a sequestro conservativo in tale Stato membro, o una garanzia alternativa in una forma ammessa dal diritto dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità giudiziaria e di valore almeno equivalente a tale importo.

2. Al dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo si applicano, se del caso, gli articoli 23 e 24. La costituzione della garanzia in sostituzione del sequestro conservativo è comunicata al creditore in conformità del diritto nazionale.

Art. 39 Diritti dei terzi

1. Il diritto di un terzo di contestare un’ordinanza di sequestro conservativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro di origine.

2. Il diritto di un terzo di contestare l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione.

3. Fatte salve le altre norme in materia di competenza previste dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale, sono competenti in relazione ad ogni azione promossa da un terzo:

  1. a) per contestare un’ordinanza di sequestro conservativo, le autorità giudiziarie dello Stato membro d’origine; e

  2. b) per contestare l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell’esecuzione, le autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione o, se il diritto nazionale di tale Stato membro lo prevede, l’autorità competente per l’esecuzione.

Capo 5. Disposizioni generali

Art. 40 Legalizzazione o altra formalità analoga

Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.

Art. 41 Rappresentanza legale

Nel procedimento per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo non è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto. Nei procedimenti ai sensi del capo 4 non è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto, a meno che, secondo il diritto dello Stato membro dell’autorità giudiziaria o dell’autorità presso cui è depositata la domanda di ricorso, tale rappresentanza non sia obbligatoria a prescindere dalla nazionalità o dal domicilio delle parti.

Art. 42 Spese di giudizio

Le spese di giudizio nei procedimenti per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo o un ricorso avverso un’ordinanza non superano le spese per ottenere un provvedimento nazionale equivalente o un ricorso avverso tale provvedimento nazionale.

Art. 43 Costi sostenuti dalle banche

1. Una banca è autorizzata a chiedere al creditore o al debitore il pagamento o il rimborso dei costi sostenuti per attuare un’ordinanza di sequestro conservativo soltanto se, secondo il diritto dello Stato membro dell’esecuzione, essa ha diritto a tale pagamento o rimborso in relazione a provvedimenti nazionali equivalenti.

2. I compensi addebitati da una banca per coprire i costi di cui al paragrafo 1 sono determinati tenendo conto della complessità dell’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo e non possono essere superiori ai compensi addebitati per l’attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti.

3. I compensi addebitati da una banca per coprire i costi per la fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell’articolo 14 non possono essere superiori ai costi realmente sostenuti e, se del caso, non possono essere superiori ai compensi addebitati per la fornitura di informazioni sui conti nel contesto di provvedimenti nazionali equivalenti.

Art. 44 Compensi addebitati dalle autorità

I compensi addebitati da qualsiasi autorità o altro organo dello Stato membro dell’esecuzione coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo o nella fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell’articolo 14 sono determinati in base ad una tabella dei compensi o un altro complesso di norme previamente stabiliti da ciascuno Stato membro e indicanti in modo trasparente i compensi applicabili. Nell’elaborare tale tabella o un altro complesso di norme, uno Stato membro può tener conto dell’importo dell’ordinanza e della complessità del relativo trattamento. Se del caso, i compensi non possono essere superiori a quelli addebitati in relazione a provvedimenti nazionali equivalenti.

Art. 46 Rapporto con le norme procedurali nazionali

1. Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente nel presente regolamento sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui ha luogo la procedura.

2. Gli effetti dell’apertura della procedura di insolvenza su misure di esecuzione individuali, quale l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo, sono disciplinati dal diritto dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta.

Art. 47 Protezione dei dati

1. I dati personali ottenuti, trattati o trasmessi nel quadro del presente regolamento sono adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto al fine per il quale sono stati ottenuti, trattati o trasmessi e possono essere utilizzati soltanto per tale fine.

2. L’autorità competente, l’autorità d’informazione e gli altri soggetti responsabili dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo non possono conservare i dati di cui al paragrafo 1 oltre il periodo necessario per il fine per il quale sono stati ottenuti, trattati o trasmessi, che in ogni caso non supera i 6 mesi dalla fine del procedimento e, durante tale periodo, garantiscono un’adeguata protezione di tali dati. Il presente paragrafo non si applica ai dati trattati o conservati dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

Art. 48 Relazione con altri strumenti

Il presente regolamento fa salvi:

  1. a) il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio14, tranne per quanto previsto all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 14, paragrafi 3 e 6, all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 23, paragrafi 3 e 6, all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, all’articolo 28, paragrafi 1, 3, 5 e 6, all’articolo 29, all’articolo 33, paragrafo 3, all’articolo 36, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 49, paragrafo 1, del presente regolamento;

  2. b) il regolamento (UE) n. 1215/2012;

  3. c) il regolamento (CE) n. 1346/2000;

  4. d) la direttiva 95/46/CE, tranne per quanto previsto all’articolo 14, paragrafo 8, e all’articolo 47 del presente regolamento;

  5. e) il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio15;

  6. f) il regolamento (CE) n. 864/2007, tranne per quanto previsto all’articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento.

Art. 49 Lingue

1. I documenti elencati nell’articolo 28, paragrafo 5, lettere a) e b), da notificare o comunicare al debitore che non sono redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato o, qualora tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il debitore è domiciliato o in un’altra lingua ad esso comprensibile, sono corredati di una traduzione o traslitterazione in una di tali lingue. I documenti elencati nell’articolo 28, paragrafo 5, lettera c), non devono essere tradotti. Tuttavia, l’autorità giudiziaria può decidere che determinati documenti debbano, in via eccezionale, essere tradotti o traslitterati per consentire al debitore di far valere i suoi diritti.

2. Qualsiasi documento da indirizzare, a norma del presente regolamento, a un’autorità giudiziaria o a un’autorità competente può anche essere redatto in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione, se lo Stato membro interessato ha dichiarato di accettare tale altra lingua.

3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Art. 50 Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

1.

Entro il 18 luglio 2016, gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

  1. a) le autorità giudiziarie designate come competenti per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo (articolo 6, paragrafo 4);

  2. b) l’autorità designata come competente per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari (articolo 14);

  3. c) i metodi per l’ottenimento di informazioni sui conti bancari previsti dal loro diritto nazionale (articolo 14, paragrafo 5);

  4. d) le autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso (articolo 21);

  5. e) l’autorità o le autorità designate come competenti per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione dell’ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti a norma del presente regolamento (articolo 4, punto 14);

  6. f) l’autorità competente per l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del capo 3;

  7. g) la misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo in forza del loro diritto nazionale (articolo 30);

  8. h) le norme applicabili agli importi esenti da sequestro ai sensi del diritto nazionale (articolo 31);

  9. i) se, a norma del diritto nazionale, le banche sono autorizzate ad addebitare compensi per l’attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e, in caso affermativo, la parte tenuta al pagamento dei compensi in via provvisoria e finale (articolo 43);

  10. j) la tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo (articolo 44);

  11. k) se è attribuito un ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali equivalenti in forza del diritto nazionale (articolo 32);

  12. l) le autorità giudiziarie o, se del caso, l’autorità di esecuzione competenti per un ricorso (articolo 33, paragrafo 1, articolo 34, paragrafo 1 o 2);

  13. m) le autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso, il termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere presentato a norma del diritto nazionale e l’evento che segna l’inizio di tale termine (articolo 37);

  14. n) un’indicazione delle spese di giudizio (articolo 42); e

  15. o) le lingue accettate per le traduzioni dei documenti (articolo 49, paragrafo 2).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione mette le informazioni a disposizione del pubblico con tutti i mezzi adeguati, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Art. 51 Elaborazione e successiva modifica dei moduli

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’elaborazione e alla successiva modifica dei moduli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 1, all’articolo 36, paragrafo 5, secondo comma, e all’articolo 37. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

Art. 53 Monitoraggio e riesame

1.

Entro il 18 gennaio 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento comprendente una valutazione:

  1. a) dell’opportunità di includere gli strumenti finanziari nell’ambito di applicazione del presente regolamento; e

  2. b) della possibilità che gli importi accreditati sul conto del debitore successivamente all’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo possano essere sottoposti a sequestro conservativo in forza dell’ordinanza.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento e di una valutazione dell’impatto delle modifiche da introdurre.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, le informazioni riguardanti:

  1. a) il numero di domande di ordinanza di sequestro conservativo e il numero di casi in cui è stata emessa l’ordinanza;

  2. b) il numero di domande di ricorso ai sensi degli articoli 33 e 34 e, se possibile, il numero di casi in cui è stato concesso il ricorso; e

  3. c) il numero di domande di impugnazione depositate a norma dell’articolo 37 e, se possibile, il numero di casi in cui l’impugnazione è stata accolta.

Capo 6. Disposizioni finali

Art. 54 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2017, ad eccezione dell’articolo 50, che si applica a decorrere dal 18 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente D. Kourkoulas