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Sez. 3, Sentenza n. 689 del 30/01/1979 (Rv. 396850 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ELEMENTI CONCRETI DI COLPA A CARICO DI UNO OVVERO DI ENTRAMBI I CONDUCENTI DEI VEICOLI - CRITERIO SUSSIDIARIO DELLA RESPONSABILITA PRESUNTA DI PARI GRADO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396850-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ELEMENTI CONCRETI DI COLPA A CARICO DI UNO OVVERO DI ENTRAMBI I CONDUCENTI DEI VEICOLI - CRITERIO SUSSIDIARIO DELLA RESPONSABILITA PRESUNTA DI PARI GRADO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

L'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilita presunta di pari grado di cui all'art 2054 cod civ quando l'impossibilita di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella Determinazione dell'evento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)