diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11959 del 09/11/1991 (Rv. 474563 - 01)

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di diritti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - In genere | Uffici periferici dei singoli istituti ed enti gestori delle forme di assistenza e previdenza - Potestà di emettere le ordinanze, ingiunzioni per il recupero di sanzioni civili ed amministrative - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474563-01

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di diritti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - In genere

Gli uffici periferici dei singoli istituti ed enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie nel cui territorio sono state commesse le violazioni consistenti nell'omissione del versamento di contributi e premi, in quanto destinatari, ai sensi degli artt. 17, quinto comma, e 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), dei rapporti relativi a tali violazioni e di eventuali deduzioni difensive degli autori di esse, hanno "ope legis" (in persona dei loro massimi responsabili e senza bisogno di delega del presidente) la potestà di emettere le ordinanze-ingiunzioni di cui all'art. 35, secondo comma, della stessa legge per il recupero di sanzioni civili ed amministrative, non sussistendo neanche la necessità della loro preventiva individuazione con apposito decreto presidenziale, richiesto invece, ai sensi del settimo comma del citato art. 17, per gli uffici periferici dei ministeri.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)