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Sez. 2, Ordinanza n. 31013 del 26/11/2025 (Rv. 676944-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Viceprefetto - Titolare dell'ufficio preposto al sistema sanzionatorio amministrativo - Ordinanza per violazioni stradali - Potere di adozione - Sussistenza - Necessità della delega - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676944-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Se il viceprefetto è titolare dell'ufficio preposto all'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, le ordinanze ingiunzione per violazioni del C.d.S. possono essere da lui emesse senza che occorra apposita delega, in quanto, non spettando al Prefetto in via esclusiva l'adozione di detti atti, trova applicazione la previsione dell'art. 14, d.lgs. n. 139 del 2000, in base alla quale i dirigenti adottano tutti i provvedimenti relativi alle aree funzionali cui sono preposti, sicché il relativo potere di emissione deriva direttamente dalla legge.

Decreto Legisl. 19/05/2000 num. 139 art. 1, Decreto Legisl. 19/05/2000 num. 139 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)