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Sez. 2, Sentenza n. 16700 del 11/08/2015 (Rv. 636398 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Diritto dei comunisti ai frutti dovuti dal comproprietario utilizzatore del bene - Prescrizione - Decorrenza - Dal momento della divisione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636398-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

La prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione, cioè dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 1116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)