Sez. L, Sentenza n. 11522 del 19/11/1997 (Rv. 510148 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | In Genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI
Con riferimento alle procedure di concorso nel rapporto di diritto privato, ove sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso eziologico tra la violazione delle regole di correttezza nello svolgimento delle procedure concorsuali e nell'esercizio del potere valutativo del datore di lavoro (alla stregua dei criteri dallo stesso predeterminati) ed il riconoscimento della promozione richiesta, che sarebbe stata conseguita in mancanza di tale violazione, il datore di lavoro è tenuto a risarcire al dipendente cui è negata la promozione spettantegli i danni arrecatigli, da quantificarsi nella differenza tra il complessivo trattamento economico goduto dal lavoratore e quello di cui avrebbe usufruito se avesse ottenuto la promozione, oltre al risarcimento - ove ne sussista la prova - di ogni altro pregiudizio riflettentesi sulla persona del dipendente come conseguenza del mancato riconoscimento della promozione (quale la perdita di conoscenze, di esperienze e di professionalità scaturenti dalla qualifica non conseguita, ovvero il mancato raggiungimento di una situazione di maggior prestigio per i riflessi nell'ambiente di lavoro e nel contesto sociale, ed, infine, possibili menomazioni dell'integrità psico - fisica ricollegabili alla negazione delle legittime aspettative del dipendente). Ove invece la prova di tale nesso eziologico non sia raggiunta, ma la procedura concorsuale risulti comunque essere stata espletata in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, il datore di lavoro è tenuto, in presenza di perdita di "chances" del suo dipendente, a risarcirgli i danni patrimoniali, quantificabili sulla base della percentuale di probabilità che il lavoratore aveva di risultare vincitore qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)