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Sez. 1, Sentenza n. 8023 del 08/07/1985 Ud. (dep. 12/09/1985) Rv. 170394 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - DETENZIONE COMUNE DA PARTE DI PIÙ PERSONE - DETENZIONE DELLA MODICA QUANTITÀ - CRITERI - FRAZIONAMENTO PRO QUOTA DELL'INTERO QUANTITATIVO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: CODETENZIONE, RITENUTA QUANTITÀ NON MODICA, DI GRAMMI 90 DI HASHISH.*
Stato
decisa il 1985-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170394-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - DETENZIONE COMUNE DA PARTE DI PIÙ PERSONE - DETENZIONE DELLA MODICA QUANTITÀ - CRITERI - FRAZIONAMENTO PRO QUOTA DELL'INTERO QUANTITATIVO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: CODETENZIONE, RITENUTA QUANTITÀ NON MODICA, DI GRAMMI 90 DI HASHISH.*

In tema di detenzione comune di sostanza stupefacente, va considerato l'intero quantitativo, di cui gli imputati sono stati riconosciuti detentori, la cui valutazione deve essere ricavata dalle caratteristiche merceologiche della sostanza e dalla sua potenzialità stupefacente. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto errata la qualificazione giuridica in base all'art. 72, anziché all'art. 71, legge 22 dicembre 1975, n. 685, data dai giudici di merito alla condetenzione di grammi 90 di hashish poiché era stato considerato modico tale quantitativo in relazione alla suddivisione dello stesso in dosi da destinare allo spaccio). (Conf mass n 154932; (Conf mass n 161694; (Conf mass n 167565).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)