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Sez. 1, Sentenza n. 2310 del 29/09/1975 Ud. (dep. 23/02/1976) Rv. 132422 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - IMMEDIATEZZA TRA LA SOTTRAZIONE E LA VIOLENZA - INTERVALLO TEMPORALE CHE NON ABBIA SUPERATO I TERMINI DELLA QUASI FLAGRANZA - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO D'IMMEDIATEZZA E CONFIGURABILITA DEL DELITTO.*
Stato
decisa il 1975-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132422-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - IMMEDIATEZZA TRA LA SOTTRAZIONE E LA VIOLENZA - INTERVALLO TEMPORALE CHE NON ABBIA SUPERATO I TERMINI DELLA QUASI FLAGRANZA - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO D'IMMEDIATEZZA E CONFIGURABILITA DEL DELITTO.*

Ai fini della configurabilita del delitto di rapina impropria non puo escludersi il rapporto d'immediatezza tra la sottrazione e la violenza quando tra l'una e l'altra vi sia stata una soluzione di continuita che non abbia, pero, superato i termini della quasi flagranza, ossia i termini relativi a quella sorpresa che, a norma dell'art 237, comma terzo, cod proc pen, si manifesta in un momento successivo al reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 237 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)