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Sez. U, Sentenza n. 8562 del 23/08/1990 (Rv. 468986 - 01)

SICILIA - MINIERE - IN GENERE - ENTE MINERARIO SICILIANO - RAPPORTO DI LAVORO - ANTICIPATA RISOLUZIONE - INDENNITÀ EX ART. 6 LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975 N. 42 - COMPUTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468986-01

SICILIA - MINIERE - IN GENERE - ENTE MINERARIO SICILIANO - RAPPORTO DI LAVORO - ANTICIPATA RISOLUZIONE - INDENNITÀ EX ART. 6 LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975 N. 42 - COMPUTO - CRITERI.*

La "retribuzione globale di fatto", da prendersi a base per il computo dell'indennità accordata ai dipendenti dell'ente minerario dallo art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975 n. 42 (in relazione all'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro), include, con le sole eccezioni espressamente contemplate, i compensi retributivi fissati con contratti collettivi, e, quindi, anche quelli previsti da accordi sindacali aziendali (nella specie, cosiddetto "compenso-sparo").*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)