Sez. 2, Sentenza n. 3079 del 17/11/1973 (Rv. 366822 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle prove, al fine della ricostruzione dei fatti posti a base della decisione, rientra nei poteri esclusivi del giudice del merito, il cui convincimento, se sorretto da logica e adeguata motivazione, sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione. (Conf 587/70, mass n 345696).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)