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Sez. 2, Sentenza n. 3079 del 17/11/1973 (Rv. 366822 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366822-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle prove, al fine della ricostruzione dei fatti posti a base della decisione, rientra nei poteri esclusivi del giudice del merito, il cui convincimento, se sorretto da logica e adeguata motivazione, sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione. (Conf 587/70, mass n 345696).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)