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Sez. 3, Sentenza n. 8153 del 08/04/2014 (Rv. 630403 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di sponsorizzazione - Doveri di correttezza e buona fede - Obblighi integrativi - Inadempimento - Risarcimento danni - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630403-01

CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel contratto di sponsorizzazione, in quanto rapporto caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario, assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., contribuendo essi ad individuare obblighi, ulteriori o integrativi di quelli tipici del rapporto stesso, il cui inadempimento è patrimonialmente valutabile, ai sensi dell'art. 1174 cod. civ., e tale da giustificare una richiesta di risarcimento danni, purché siano specificati e provati i comportamenti pregiudizievoli e i loro concreti effetti lesivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)