Sez. 3 - , Sentenza n. 19342 del 03/08/2017 (Rv. 646013 - 01)
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Somministrazione del servizio di telefonia fissa - Inserimento negli elenchi telefonici dei dati identificativi dell’utenza, incluso l’indirizzo di ubicazione - Obbligo del gestore del servizio - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze.
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel contratto di somministrazione del servizio di telefonia fissa, sussiste l'obbligo per il gestore del servizio di inserire (salva diversa richiesta dell'utente) negli elenchi telefonici pubblici i dati identificativi del fruitore del servizio, incluso l'indirizzo di allocazione dell'utenza. Ne consegue che, in caso di inadempimento o inesatto adempimento di tale obbligazione accessoria, il somministrante può essere tenuto, oltre alla prestazione di natura indennitaria prevista dall’art. 41, comma 1, del d.m. n. 197 del 1997, anche al risarcimento dei danni subiti dal somministrato per la lesione del suo diritto ad essere individuato e riconosciuto dagli altri utenti, diritto che, peraltro, assume particolare pregnanza se trattasi di utenza telefonica afferente ad una attività professionale o commerciale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, DM Poste e telecomunicazioni 08/05/1997 art. 6, DM Poste e telecomunicazioni 08/05/1997 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)