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Sez. 2, Sentenza n. 5060 del 28/04/1992 (Rv. 477021 - 01)

Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione non negoziale - Per usucapione | Usucapione di una servitù di passaggio - Contenuto della servitù - Determinazione - Attività svolta dal possessore - Rilevanza.
Stato
decisa il 1992-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477021-01

Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione non negoziale - Per usucapione

Ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, il possesso da considerare è esclusivamente quello che sia stato posto a base dell'usucapione, non potendo essersi usucapito qualcosa di più o di diverso di ciò che si è posseduto ("tantum praescriptum quantum possessum"), donde l'obbligo del giudice di determinare il contenuto della servitù unicamente in rapporto alla precisa attività svolta dal possessore e limitarne l'esercizio secondo l'uso che della servitù medesima se ne è fatto per tutto il periodo di tempo necessario ad usucapire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1066, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)