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Sez. 1, Sentenza n. 1229 del 27/02/1998 Cc. (dep. 26/03/1998) Rv. 210196 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Inosservanza da parte dello straniero della intimazione di lasciare il territorio dello Stato - Applicabilità della sanzione di cui all'art. 650 c. p. - Esclusione - Sanzione applicabile - È quella dell'immediato accompagnamento alla frontiera ai sensi del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210196-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

L'inosservanza da parte dello straniero della intimazione di lasciare il territorio dello Stato, prevede, quale sanzione amministrativa, l'immediato accompagnamento alla frontiera, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416. Non può applicarsi la sanzione di cui all'art. 650 cod. pen., in quanto la norma che punisce l'inosservanza del provvedimento di espulsione costituisce disposizione speciale rispetto alla generica previsione contenuta nell'art. 650 c.p. - che sanziona la inosservanza dei provvedimenti emessi dall'autorità anche in materia di sicurezza e di ordine pubblico - in considerazione degli specifici elementi specializzanti che caratterizzano la disposizione di cui al citato D.L., ravvisabili nella individuazione dell'organo investito del potere di emettere l'ordine di espulsione, nella tipologia dei soggetti destinatari di tale ordine e nella specificazione delle ragioni che possono dar luogo alla espulsione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)