Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 135 Ubriachezza in servizio
1. Il militare, che, comandato per qualsiasi servizio, si pone, ancorche' per colpa, in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacita' di prestarlo, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
2. Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
3. Se il fatto e' commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena e' aumentata.
4. La condanna importa la rimozione.
Art. 136 Ubriachezza fuori del servizio
1. Fuori delle circostanze prevedute dagli articoli precedenti, il militare, che e' colto in stato di ubriachezza, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
Art. 137 Alterazione psichica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti
1. Agli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti, allo stato di ubriachezza e' equiparato lo stato di alterazione psichica determinato dall'azione di sostanze stupefacenti.
Capo VII. Dei reati contro militari in servizio
Art. 138 Forzata consegna
1. Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, e' punito con la reclusione militare da tre a sette anni.
2. Se il fatto e' commesso con armi, ovvero da tre o piu' persone riunite, o se ne e' derivato grave danno, la pena e' aumentata.
3. Se il fatto e' commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare e' da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.38a
Art. 139 Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta
1. Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
2. Si applica la reclusione militare da due a cinque anni al militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta.
Art. 140 Violenza a sentinella, vedetta o scolta
1. Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, e' punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.
2. Se la violenza e' commessa con armi o da piu' persone riunite, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se il fatto ha compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.38a
3. Nei casi indicati nei commi precedenti, se il fatto costituisce un piu' grave reato preveduto dalla legge penale comune, si applicano le pene da questa stabilite. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.
Art. 141 Offese a persone in servizi speciali
1. Le disposizioni dei tre articoli precedenti e quelle dell'articolo 143 del codice penale militare di pace, relative al reato di resistenza alla forza armata, si applicano anche nel caso in cui alcuno dei fatti ivi preveduti sia commesso contro:
1° i militari e gli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;
2° i militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.
Art. 142 Impedimento a portatori di ordini militari
1. Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, e' punito con la reclusione militare da dieci a venti anni.
2. Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.38a
Capo VIII. Dei reati di assenza dal servizio
Sezione I. Della diserzione
Art. 143 Diserzione al nemico
1. Il militare, che passa al nemico, o che, a fine di passare al nemico, abbandona, in presenza di questo, il corpo, la nave o l'aeromobile, e' punito con la morte con degradazione.38a
Art. 144 Diserzione in presenza del nemico
1. Il militare, che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, o essendo comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, si allontana, senza autorizzazione, dal reparto o dal posto di lavoro, e' considerato immediatamente disertore, ed e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.38a
Art. 145 Mancata presentazione o mancato ritorno al reparto o al posto di lavoro, in presenza del nemico
1. Commette il reato di diserzione, ed e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto, il militare:38a
1° che, essendo destinato a un reparto in presenza del nemico, non lo raggiunge, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso;
2° che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, e, trovandosi legittimamente assente, non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.
2. Le stesse disposizioni si applicano al militare, che, comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, non raggiunge il posto di lavoro o non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.
Art. 146 Diserzione fuori della presenza del nemico
1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette il reato di diserzione, ed e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, tenuto conto della durata dell'assenza, il militare:
1° che, essendo in servizio alle armi, si allontana senza autorizzazione dal reparto e ne rimane assente per un giorno;
2° che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.
2. La condanna importa la rimozione.6a
Art. 147 Diserzione reiterata
1. La pena stabilita dall'articolo precedente e' aumentata da un terzo alla meta' per il militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la seconda volta il reato di diserzione.
Art. 148 Circostanza aggravante: passaggio all'estero
1. Se il colpevole, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena stabilita dall'articolo 146 e' aumentata.
Art. 149 Circostanza aggravante: diserzione previo accordo
1. La pena stabilita dall'articolo 146 e' aumentata da un terzo alla meta', quando la diserzione sia commessa da tre o piu' militari, previo accordo.
2. Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto a coloro che hanno promosso od organizzato la diserzione.38a
Art. 150 Diserzione immediata
1. Le pene stabilite dagli articoli 146, 147, 148 e 149 si applicano altresi' nei casi di diserzione immediata, preveduti dall'articolo 149 del codice penale militare di pace.
2. Nel caso preveduto dal numero 5° dell'articolo 149 del codice penale militare di pace, le pene indicate nel comma precedente, si applicano altresi' alla persona che si sostituisce al militare disertore. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.
Sezione II. Della mancanza alla chiamata
Art. 151 Nozione del reato; sanzione penale
1. Nel caso di mobilitazione, o durante lo stato di guerra, l'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo, che, senza giusto motivo, non si presenta alle armi nei due giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare non inferiore a due anni, tenuto conto della durata dell'assenza.
2. La condanna importa la rimozione.6a
Art. 152 Circostanza aggravante: passaggio all'estero
1. Nel caso preveduto dall'articolo precedente, se il colpevole, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Art. 153 Iscritto di leva o militare in congedo che si fa sostituire
1. L'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi indicati nell'articolo 151, non si presenta, facendosi sostituire, e' considerato immediatamente mancante alla chiamata, ed e' punito con la pena stabilita dall'articolo stesso, aumentata dalla meta' a due terzi.
Art. 154 Persona che sostituisce l'iscritto di leva o il militare in congedo chiamato alle armi
1. Nel caso preveduto dall'articolo precedente, colui che si sostituisce alla persona chiamata in servizio alle armi e' punito con la pena ivi stabilita. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.
Sezione III. Disposizioni comuni alle sezioni precedenti
Art. 155
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6